Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-05-2011, n. 3109 graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’appello di cui in epigrafe il Ministero dell’Economia impugna la sentenza con cui è stato accolto il ricorso diretto avverso l’annullamento "in parte qua" del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria del concorso per titoli e colloquio a 999 posti di dirigente, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, perché illegittimamente non sarebbe stato attribuito all’originario ricorrente il raddoppio del coefficiente spettantegli per l’incarico di componente della Commissione Scarto di Archivio tra il 1990 ed il 1992.

Si è costituito in giudizio il sig. M. che, con memoria per la camera di consiglio, ha ricordato le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese sottolineando come l’appellante abbia equivocato nell’interpretazione della norma del bando, che non limitava l’attribuzione del raddoppio ai soli organi collegiali "esclusivi dell’amministrazione finanziaria".

Con ordinanza n. 3500 64/2007 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza, affermando esplicitamente "la sussistenza dei presupposti richiesti dal bando ai fini del raddoppio del punteggio spettante all’appellato".

Chiamata all’udienza pubblica di discussione, uditi i difensori delle parti, il gravame è stato ritenuto in decisione.

L’appello è infondato

Il Ministero assume l’erroneità della motivazione della sentenza del Tar del Lazio di annullamento "in parte qua" dei punteggi attribuiti all’appellato in quanto il TAR non avrebbe considerato che il raddoppio del coefficiente in questione sarebbe spettato unicamente per "l’appartenenza ad organi collegiali del Ministero delle Finanze previsti da disposizioni di legge e di regolamento".

Per il Ministero, il decreto 8 agosto 1997, che ha dettato i criteri di valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura presentati al concorso, prevederebbe appunto che il raddoppio sarebbe spettato solamente per l’appartenenza ad organi collegiali strettamente ed esclusivamente connessi con le funzioni di istituto del (ex) Ministero delle Finanze.

Ad avviso della Sezione, tale interpretazione è contraddetta dalla dizione letterale della disposizione che precede l’attribuzione del coefficiente in questione.

Il primo punto A4.3 dell’allegato A del Decreto 8 agosto 1997, recante: "Criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura per il concorso a primo dirigente", prevede tra i titoli di servizio la "… partecipazione quale presidente, membro effettivo, segretario nonché supplente a consigli, commissioni, comitati gruppi di lavoro ed altri organi collegiali costituiti nell’ambito della amministrazione finanziaria con provvedimento formale della stessa o, al di fuori dell’amministrazione delle finanze, ma con un provvedimento di una amministrazione pubblica nazionale ovvero internazionale."

La Commissione Scarti di Archivio dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Valenza:

– era espressamente prevista dagli artt. 25 del DPR 30 sett. 1963 n.1409 per cui "presso gli uffici… delle Amministrazioni dello Stato…..sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi,…"con il compito di esercitare le funzioni di Commissioni di scarto…";

– fu creata con il Decreto del Ministro delle Finanze 17 aprile 1990.

Non vi sono dubbi quindi che la Commissione in questione rientrasse nel novero degli organi collegiali espressamente previsti da leggi e regolamenti e come tale, alla stregua della lex specialis del concorso, la partecipazione ad essa andava valutata.

Nessuna disposizione regolamentare o del bando di concorso limitava la valutabilità del titolo ai soli casi di partecipazione del dipendente ad organismi collegiali relativi alle funzioni di istituto del Ministero delle Finanze regolate dal DPR 27.3.1992 n.287. Deve dunque affermarsi la esattezza della sentenza qui impugnata.

In conseguenza deve concludersi per la piena spettanza del raddoppio del relativo punteggio al concorso per cui è causa e per il conseguente rigetto dell’appello.

Le spese secondo le regole generali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

– 1.Respinge l’appello come in epigrafe proposto;

– 2. condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in Euro 3.000,00 oltre ad IVA e cassa nazionale forense.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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