Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 24-05-2011, n. 20503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato R.A. ricorre in Cassazione per l’annullamento della sentenza 15 marzo 2010 del Giudice per l’indagini preliminari del Tribunale di Ravenna con la quale gli è stata applicata la pena concordata (per il reato previsto dalla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4; deduce violazione di legge perchè nel computo della pena non è stato indicato il reato più grave e l’incremento a titolo di continuazione con gli altri delitti in precedenza giudicati.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il Giudice ha avuto cura di evidenziare gli elementi dai quali ha tratto la conclusione che il reato in esame fosse unito con il vincolo della continuazione con quelli giudicati con sentenza 27 maggio 2009 dal Tribunale di Ravenna e di precisare che il delitto più grave era quello del presente processo.

Per i calcoli intermedi della pena, il Giudice si è riportato alla sanzione sollecitata dall’imputato e contenuta nella richiesta allegata al verbale di udienza (pena base anni due e mesi sei di reclusione aumentata ad anni tre di reclusione ed Euro seimila di multa a titolo di continuazione e ridotta come già precisato per la diminuente del rito). L’imputato – dal momento che gli era stata applicata la pena nella misura e secondo il computo da lui richiesto – non può dedurre di non avere compreso l’iter logico che ha portato alla sanzione finale. Una pena fissata in modo globale e priva dell’indicazione del reato più grave e dell’incremento a titolo di continuazione è stata ritenuta illegittima sotto il profilo che non consente il controllo del buon uso del potere discrezionale del giudice in materia (Sez.U. sentenza 7930/1995); un tale controllo era inconferente nel caso specifico ove la sanzione era stata sollecitata dalle parti e, pertanto, ritenuta dalle stesse equa in rapporto alla gravità del caso.

Inoltre, in tema di reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i reati satelliti, sebbene sia utile, non è prevista dalla legge per cui la indicazione unitaria dell’incremento ex art. 81 cpv c.p. non da luogo a nullità (ex plurimis: Cass. Sez. 1, sentenza 3100/2010).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa congruo fissare in Euro millecinquecento – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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