T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 772 amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con delibera n. 1146 del 21 luglio 2009 l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha deliberato di:

" – procedersi alla revisione immediata degli emolumenti corrisposti ad ogni singola struttura accreditata ricadente nell’area territoriale di afferenza all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, mediante disamina contabile finalizzata a portare in detrazione dal compenso prestazionale dovuto, le somme quota ticket che l’erogatore ha incamerato in conto e vece del S.S.N.;

– procedersi alla revisione immediata degli sconti operati ad ogni singola struttura accreditata ricadente nell’area territoriale di afferenza all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, mediante disamina contabile finalizzata a portare in detrazione dal compenso prestazionale dovuto, inteso come valore contrattuale delle prestazioni erogate, le sommesconto che l’erogatore deve applicare sulle prestazioni effettuate nel contesto del valore economico contrattualmente definito;

– comunicare all’Unità operativa gestione economica finanziaria le risultanze della richiamata procedura di revisione per gli adempimenti connessi alle registrazioni contabili derivanti; attivare le procedure di riesame contabile con decorrenza dal 1 gennaio 2007;

– comunicare il presente provvedimento ai distretti e, per il loro tramite, ai legali rappresentanti delle strutture interessate per l’esercizio del diritto di "partecipazione al procedimento amministrativo" ai sensi della legge 241/1990,….".

Avverso detta delibera propongono ricorso i ricorrenti che sono tutti soggetti privati erogatori di assistenza specialistica, accreditati con il Servizio Sanitario Regionale.

Affermano gli stessi che i loro rapporti giuridici con le Aziende sanitarie sono sempre stati regolati mediante stipula di contratti conformi allo schema tipo approvato dalla Regione e così per gli anni 2007 e 2008 interessati dalla delibera avversata.

Per questo biennio, infatti, sono stati stipulati contratti con i quali è stato fissato il tetto massimo di spesa sostenibile per l’acquisizione di prestazioni specialistiche da parte della singola struttura, determinato dal volume consentito delle prestazioni moltiplicato per il valore della tariffa (eventualmente scontata), senza l’inclusione degli importi delle quoteticket riscosse dagli erogatori privati e dagli stessi portato in detrazione sull’importo lordo del fatturato.

Per il 2009, invece, gli stessi ricorrenti affermano che, almeno fino al momento della presentazione del ricorso, non hanno stipulato nessun accordo con l’A.S.P. di Catanzaro.

Avverso detta delibera n. 1146 è proposto il presente gravame a sostegno del quale si deduce in primo luogo violazione di legge in quanto la deliberazione impugnata, laddove dispone per il passato, si porrebbe in contrasto con il principio della irretroattività dell’atto amministrativo e perché la stessa, non avendo consentito una effettiva partecipazione dei ricorrenti al procedimento mediante presentazione di osservazioni e memorie, sarebbe stata emanata in violazione della legge sul procedimento amministrativo.

Si lamenta anche eccesso di potere per disparità di trattamento in quanto la delibera produce un effetto discriminatorio tra le strutture private accreditate presenti sul territorio della A.S.P. di Catanzaro e quelle che operano nell’ambito di altre Aziende Sanitarie della Regione in quanto in nessun altra Azienda sanitaria, fatta eccezione per quella di Catanzaro, è stato stabilito di modificare, per di più in pejus e unilateralmente, i tetti massimi di spesa concordati con gli erogatori privati nei contratti stipulati per gli anni 2007 e 2008.

Si è costituita in giudizio l’A.S.P. intimata affermando l’infondatezza del proposto ricorso.

Con ordinanza n. 1177 dell’11 marzo 2010 il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza di questo Tribunale, ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati sulla scorta della considerazione che "le doglianze prospettate dalle parti appellanti appaiono favorevoli di positiva considerazione nella parte in cui gli atti impugnati stabiliscono anche l’applicabilità retroattiva del nuovo criterio per gli anni 2007 e 2008".

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Dalla delibera impugnata emerge che l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro

ha stabilito di detrarre dal compenso prestazionale dovuto le sommequote ticket che l’erogatore ha incamerato per conto e vece del S.S.N. procedendo alla revisione immediata degli sconti operati da ogni singola struttura accreditata e attivando le procedure di riesame contabile a partire dal primo gennaio 2007.

Trova quindi favorevole apprezzamento la censura dei ricorrenti con la quale ci si duole della violazione del principio della irretroattività dell’atto amministrativo.

La regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, impedisce di incidere unilateralmente e con effetto " ex ante " sulle situazioni soggettive del privato (Consiglio Stato, sez. VI, 09 settembre 2008, n. 4301).

Inoltre la giurisprudenza amministrativa, in tema di rideterminazione unilaterale del budget già precedentemente assegnato ad un soggetto privato erogatore di prestazioni sanitarie, ha già affermato che "una doverosa tutela delle ragioni dei soggetti privati impone di ritenere l’intangibilità in peius dei budgets assegnati, tanto più quando ciò avvenga, in via postuma e retroattiva.

Le esigenze di una corretta programmazione della attività dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, frequentemente caratterizzata non solo dall’attività personale del professionista sanitario ma anche da un complesso organizzativo di personale dipendente ed ausiliario e di costose attrezzature medicoscientifiche, impongono che la determinazione del budget avvenga in termini certi e definitivi, insuscettibili di variazioni postume, quanto meno in diminuzione" (Cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo n. 742 del 7 marzo 2007).

Ritiene, quindi, il Collegio che l’operato dell’amministrazione sia illegittimo perché posto in essere in violazione del principio della irretroattività dell’azione amministrativa, che impedisce alla stessa di incidere "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato e di andare a modificare i contratti stipulati tra le parti per gli anni 2007 e 2008 con i quali sono stati fissati i tetti di spesa che non possono essere modificati unilateralmente.

Da tali contratti discende, quindi, il diritto degli stessi ricorrenti ad ottenere la remunerazione delle prestazioni effettivamente rese sino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato, non comprimibile dall’Azienda sanitaria.

E’ ben noto al Collegio che la determinazione del tetto di spesa e la suddivisione tra le attività assistenziali costituisce esercizio del potere regionale di programmazione sanitaria segnato da ampia discrezionalità e che la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle regioni e rappresenta un preciso obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica (Cons. di Stato, sez.V, 31 gennaio 2003, n. 499). Tuttavia, la fissazione dei criteri per la determinazione può essere fatta solo per il futuro e non può incidere su situazioni comunque già consolidate tra le parti firmatarie di un contratto.

Alla luce di tali considerazioni va affermata l’inapplicabilità retroattiva del criterio di calcolo del tetto di spesa stabilito con l’avversata delibera che se può valere certamente per il 2009, anno per il quale non si è ancora giunti ad un accordo sulle prestazioni da erogare, in virtù della discrezionalità riconosciuta alla Regione e della esigenza concreta di contenere la spesa sanitaria da parte della stessa, non così può dirsi per gli anni 2007 e 2008 per i quali periodi le prestazioni sono state effettuate e gli operatori sanitari privati hanno garantito un impegno organizzativo cui gli stessi devono poter far fronte economicamente, senza dover mettere in discussione il budjet loro assegnato.

Per dette considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto deve essere annullata la delibera impugnata nella parte in cui dispone l’applicazione del criterio di determinazione dei tetti di spesa sanitaria anche per gli anni 2007 e 2008.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata nella parte in cui riferisce la sua applicazione anche agli anni 2007 e 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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