T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 770

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente gestisce una azienda agricola di famiglia situata in località Pagliarone di Lamezia Terme, costituita da capannoni, mezzi e macchinari adibiti all’attività agricola. Afferma la ricorrente che dal 2004 al 2006 ha subito una serie di atti intimidatori a scopo estorsivo, culminati, nel 2006, con l’incendio di un capannone di 300 mq situato all’interno dell’azienda agricola in cui erano riposti, tra l’altro, i mezzi aziendali e con la distruzione delle piante di agrumi prossime alle produzione.

La ricorrente ha, quindi, presentato alla Prefettura di Catanzaro, in data 28 dicembre 2006, "domanda di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" con la quale ha chiesto che le venisse concessa l’elargizione prevista dalla legge per le vittime dell’estorsione ( l. 44/99).

I danni subiti a causa delle richieste estorsive sono stati quantificati, in via preliminare, in Euro 1.500.000 e sono stati indicati tra l’altro nella distruzione di un capannone di mq 300 impiegato per il ricovero di mezzi agricoli ed attrezzature; un fabbricato rurale adiacente al capannone di 90 mq;

un’autovettura SIMCA 111 G.L.S.; un trattore di marca Landini 55/30; circa 500 cassette in plastica; una roulotte modello Molvetta; un motoscafo tipo lancetta; una macchina operatrice spandiplastica; ventuno ettari agrumeto pregiato, in cui erano stati piantate circa 3.333 piante per ettaro; un impianto di irrigazione degli agrumeti.

In data 25 marzo 2008, il Nucleo di valutazione ha riconosciuto alla ricorrente l’elargizione di una somma pari a Euro 118.070,87, ristorando, tra tutti i danni subiti, solamente quelli riguardanti le piante e l’impianto di irrigazione e tralasciando di quantificare, invece, gli altri danni per i quali non si disponeva "della documentazione idonea a quantificare il danno risarcibile".

Con il decreto nr. 539/2008 del 22 dicembre 2008 l’amministrazione ha concluso il procedimento e si è pronunciata sulle istanze della ricorrente, provvedendo, in conformità alla deliberazione assunta dal Nucleo di valutazione del 26 marzo 2008, a ristorare solamente una parte dei danni subiti dalla ricorrente e liquidandoli nell’importo di Euro 118.070,87.

Avverso detto decreto è proposto il presente gravame a favore del quale si deduce:

Violazione degli artt. 9 e 10 della l. 44/99; degli artt. 11 e 13, d.p.r. 455/99; del "Vademecum sui benefici di legge a favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura"; Violazione del principio di imparzialità e di affidamento; Omessa istruttoria; Eccesso di potere; Violazione del principio del legittimo affidamento; Violazione dell’art. 10, l. 44/99; Sviamento; Erroneità nei presupposti;

Violazione dell’art. 11 della l. 44/99; Difetto di istruttoria; Violazione, sotto un autonomo profilo,

dell’art. 10, comma 2, l. 44/99, Illegittimità diretta e derivativa

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata affermando l’infondatezza del proposto ricorso per aver la stessa provveduto a liquidare alla ricorrente gli importi per i quali erano stati forniti elementi di prova.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Va preliminarmente considerato che mentre in ordine alla determinazione della spettanza o meno del contributo previsto dalla l. 23 febbraio 1999 n. 44 per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sussiste un’attività discrezionale di valutazione dei presupposti fattuali per la sua elargizione, a fronte della quale l’interessato non può vantare che una situazione di interesse legittimo, non altrettanto può dirsi in ordine alla successiva fase di quantificazione dell’indennità in questione. In tale situazione, infatti, i criteri per la determinazione del quantum sono unicamente quelli tassativamente predeterminati dalla legge (art. 9, l. n. 44 del 1999), essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potestà discrezionale con riguardo all’entità della somma da erogare non restando che operare un mero calcolo aritmetico, ovviamente alla stregua degli elementi di prova che, in ordine all’estimazione concreta del danno sofferto, saranno forniti dal richiedente. Conseguentemente, la controversia concernente la quantificazione del contributo in questione spetta alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 aprile 2009, n. 2026).

Poiché la ricorrente con il ricorso in questione si duole della illegittimità del decreto che ha fissato il quantum ad essa spettante, determinato dall’amministrazione senza tenere conto di tutti i danni effettivamente subiti ma solo di quelli per i quali la ricorrente avrebbe fornito idonea documentazione, trattandosi quindi di questioni concernente la quantificazione di quanto dovuto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile per essere questo Tribunale privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta.

In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio prescritto e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *