T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 767 contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con bando di gara del 21 maggio 2009 il Consorzio di Bonifica Alli Punta di Copanello ha stabilito di affidare con procedura aperta l’appalto dei "Lavori di spostamento di alcuni tratti di condotte irrigue consortili dell’impianto irriguo AlliAlessi interferenti con la realizzazione della E90 tratto S.S. 106 dallo svincolo di Squillace allo svincolo di Simeri Crichi e prolungamento della S.S. 280 dei due Mari dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto".

Come criterio di selezione dell’offerta, si stabiliva nel bando che la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per contratto da stipulare a corpo determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b), d. lgs. 163/2006.

Fissata la soglia di anomalia venivano sottoposte a giudizio di congruità le offerte che presentavano un ribasso superiore alla predetta soglia. In seguito alla presentazione delle giustificazioni presentate e la verifica in contraddittorio delle stesse l’offerta della ricorrente veniva giudicata incongrua mentre veniva considerata congrua quella della controinteressata ATI Scutieri Costruzioni S.r.l. alla quale, successivamente, veniva aggiudicato l’appalto.

Avverso gli atti di gara è quindi proposto il presente ricorso con il quale la ricorrente chiede, previo annullamento degli atti della procedura, di disporre la riammissione in gara della sua offerta e di essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto.

A sostegno del gravame si deduce:

1 – violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e ss. Del d. lgs. 163/06 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà e illogicità manifeste. Travisamento dei fatti. Ingiustizia.

2 – violazione dei principi generali del buon andamento e della regolarità e trasparenza dell’azione amministrativa; sviamento contraddittorietà e illogicità manifeste; difetto di istruttoria

La ricorrente, in particolare, si duole della circostanza per cui il giudizio di incongruità e/o di inattendibilità emesso dalla stazione appaltante avrebbe dovuto riguardare l’offerta nella sua globalità e non limitarsi ad alcune voci, peraltro assolutamente marginali, come avvenuto nel caso di specie. L’offerta della ricorrente sarebbe stata valutata relativamente a 6 voci di prezzo su un totale di 49 che non assumono rilevanza essenziale in rapporto al totale delle voci ricomprese nell’appalto. Inoltre, il provvedimento di incongruità dell’offerta della ricorrente sarebbe fondato su asserzioni apodittiche, prive di qualsiasi supporto tecnico e manifestamente illogiche.

La ricorrente chiede anche che le venga riconosciuto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utile oltre alla rifusione di tutte le spese di partecipazione alla gara.

Si è costituito in giudizio il Consorzio intimato affermando l’infondatezza del proposto ricorso e chiedendo che lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta va richiamata la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui "l’anomalia può derivare da una considerazione complessiva di tutti gli elementi dell’offerta, ma può emergere già dalla incongruenza delle giustificazioni riferite a singoli, essenziali, componenti dell’offerta. In tal caso, non è necessario soffermarsi, ulteriormente, sulla astratta ragionevolezza della giustificazione riguardante altri elementi, meno rilevanti, dell’offerta economica e tecnica (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4493)

Non occorre, quindi, qualora l’amministrazione abbia accertato, con il "giusto procedimento" disegnato dal legislatore e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, l’incongruità degli elementi giustificativi presentati, e di conseguenza delle sottostanti voci di prezzo dell’ offerta sottoposta a verifica, che tale determinazione di incongruità, che pur necessita di una articolata adeguata motivazione, sia poi suffragata da un ulteriore, separato, giudizio di incongruità dell’ offerta nella sua globalità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 luglio 2003, n. 4409).

Per quanto concerne il sindacato consentito al giudice amministrativo in materia, poi, va ricordato che sfuggono al detto sindacato i rilievi negativi svolti dalla stazione appaltante sulle giustificazioni della impresa concorrente, essendo gli stessi espressione di discrezionalità tecnica (Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2011, n. 1636) e che detto sindacato deve limitarsi al mero scrutinio di legittimità dell’atto adottato dall’Amministrazione all’esito della valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 dicembre 2010, n. 35337)

Alla luce del richiamato quadro giurisprudenziale, il Collegio ritiene infondati i motivi di ricorso, atteso che le singole voci di prezzo considerate ai fini della verifica dell’anomalia non appaiono nè irrazionali nè residuali per come affermato dalla ricorrente. Il giudizio di incongruità ha riguardato solo alcune voci di prezzo e non l’offerta nella sua globalità poiché le dette voci sono state ritenute significative e le relative giustificazioni non congrue, e in definitiva suscettibili di incidere sulla serietà ed affidabilità dell’intera offerta.

Né le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante durante tutto il procedimento di verificazione delle offerte possono considerarsi affette da incoerenza ed illogicità tali da consentire al giudice amministrativo il suo sindacato, che comunque si arresta davanti alle valutazioni di merito che attengono ai contenuti tecnici della scelta operata dalla stazione appaltante.

Per le suddette valutazioni il ricorso va respinto sia per quanto concerne la richiesta di annullamento degli atti della procedura di gara che per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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