Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19577 separazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che:

– F.B. conveniva davanti al Tribunale di Treviso G. G. perchè fosse dichiarata la loro separazione personale con addebito al G., con assegnazione della casa coniugale e statuizione dell’obbligo di corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento per l’importo di 3,000 Euro;

Il Tribunale accoglieva la domanda relativa all’addebito e all’assegnazione della casa coniugale e fissava in 2.500 Euro mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT) l’importo dell’assegno di mantenimento;

– Proponeva appello il G. contestando la veridicità delle circostanze poste a base della pronuncia di addebito e di determinazione dell’assegno di mantenimento;

La Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame;

Ricorre per cassazione il G. affidandosi a due articolatati motivi di impugnazione con i quali deduce: a) la violazione degli artt. 143, 151 e 2697 cod. civ., b) la omessa e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio;

Si difende con controricorso F.B.;

ritenuto che:

– ili ricorso prospetta una diversa valutazione dei fatti di causa e in particolare insiste nel ritenere che il comportamento della F. che decise di ritornare a risiedere in Italia dopo la scelta comune di trasferirsi in Ungheria abbia costituito una grave violazione dei suoi obblighi coniugali. Contesta invece che egli dopo il trasferimento abbia iniziato una convivenza con un’altra donna;

Il profilo del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge è del tutto privo di indicazioni circa il contenuto della pretesa violazione e va ritenuto pertanto inammissibile;

il profilo relativo al difetto di motivazione è infondato. La Corte di appello ha chiarito per quali ragioni ha ritenuto che la decisione immediata della F. di ritrasferirsi in Italia non abbia inciso sul rapporto matrimoniale che è proseguito per tutto il 2002 con frequenti viaggi del G. in Italia mentre successivamente il G. diradò sempre più i suoi rientri in Italia e comunque smise di recarsi presso l’abitazione coniugale di San Polo di Piave.

La relazione sentimentale con una donna ungherese è stata confermata dai figli del G. e dalla nuora. La Corte ha inoltre descritto un quadro della situazione economica e patrimoniale del G. basato sulle deposizioni dei figli, sulla circostanza della vendita dell’azienda agricola e dei terreni di pertinenza siti in Italia e sul reinvestimento dei capitali in Ungheria dove è stata impiantata un’azienda agricola vitivinicola medio-grande. La Corte di appello ha quindi ritenuto in relazione alla sperequazione della situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (la F. percepisce come unico reddito una pensione di 600 Euro mensili) e all’apporto dato dalla F. alla famiglia nel corso del matrimonio contratto nel 1963 in cui sono nati cinque figli che l’assegno di mantenimento di 2.500 Euro mensili sia da ritenere congruo; La motivazione della Corte di appello deve ritenersi esaustiva e priva di vizi logici mentre le censure del ricorrente di cui al secondo motivo sono rimaste generiche e non suffragate da elementi oggettivi che potessero avvalorare l’impugnazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza della. Corte di appello di Venezia;

– Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,di cui 3.000 per onorari e 200 per spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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