Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 24-05-2011, n. 20554 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con istanza del 19 maggio 2010 S.Y., detenuto presso la Casa circondariale di Mamone Lode (Nuora), ha chiesto alla Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:

1. sentenza del 21 aprile 2004 del Tribunale per i minorenni di Genova, irrevocabile il 21 novembre 2004, di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e settecento Euro di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commesso in (OMISSIS);

2. sentenza del 20 luglio 2005 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova, irrevocabile il 19 dicembre 2005, di condanna alla pena di tre mesi di reclusione e seicento Euro di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commesso in (OMISSIS);

3. decreto penale del 12 luglio 2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 12 luglio 2006, irrevocabile il 3 ottobre 2006, di condanna alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3;

4. sentenza del 2 dicembre 2005 del Tribunale di Genova, confermata dalla sentenza del 1 febbraio 2007 della Corte d’appello di Genova, irrevocabile il 23 marzo 2007, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e millecinquecento Euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in (OMISSIS);

5. sentenza del 7 marzo 2007 del Tribunale per i minorenni di Genova, irrevocabile il 19 giugno 2007, di condanna alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, commesso in (OMISSIS);

6. sentenza del 9 maggio 2007 del Tribunale per i minorenni di Genova, irrevocabile l’8 aprile 2008, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e trecento Euro di multa per il reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, commesso in (OMISSIS);

7. sentenza del 9 aprile 2008 della Corte d’appello di Genova, irrevocabile il 15 gennaio 2009, di condanna alla pena di cinque anni di reclusione e tremila Euro di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, artt. 628, 110 e 648 cod. pen., e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

2. Con ordinanza del 22 luglio 2010 la Corte d’appello di Genova ha accolto l’istanza con riguardo ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2), 4) e 7), per quest’ultima limitatamente al reato di cessione di sostanze stupefacenti, tenuto conto della riconducibilità al medesimo iniziale disegno criminoso di detti reati, aventi la stessa natura e commessi "nel volgere di pochi mesi l’uno dall’altro", e, avuto riguardo alla significativa reiterazione dei detti delitti, ha rideterminato la pena complessiva in un anno e sei mesi reclusione e duemilaseicento Euro di multa.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del suo difensore, il condannato, che ne chiede l’annullamento denunciando, con quattro motivi, violazione di legge, in riferimento all’art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen. e, con riguardo all’ultimo motivo, anche dell’art. 163 cod. pen., e vizio di motivazione.

Il ricorrente, in particolare, censura:

3.1. l’erronea esclusione del vincolo della continuazione tra tutti i reati di cui alle decisioni indicate in istanza, sul rilievo che i reati di furto e ricettazione sono stati commessi nello stesso contesto temporale dei reati di cessione di sostanza stupefacente, allo scopo di acquistare la stessa per uso personale, da esso ricorrente privo di permesso di soggiorno e in condizioni di precarietà, tanto da aver fornito false generalità e non avere ottemperato all’ordine di lasciare, una volta espulso, il territorio nazionale;

3.2. la contraddittoria esclusione del nesso teleologia) tra i reati di cui alle sentenze sub 5), 6) e 7), pur dopo essere stato dato atto che "le condanne riguardano reati contro il patrimonio commessi, per gruppi, con modalità analoghe e in tempi ravvicinati", con omissione della valutazione dell’applicabilità della continuazione anche per gruppi di reati;

3.3. l’erroneità del calcolo effettuato per la determinazione della pena complessiva, che per il disposto aumento della pena base pari a due anni di reclusione e duemila Euro di multa nella misura di due mesi di reclusione e duecento Euro di multa per i reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 4), doveva essere di un anno e due mesi di reclusione e duemiladuecento Euro di multa e non di un anno e sei mesi di reclusione e duemilaseicento Euro di multa;

3.4. l’omessa valutazione dell’applicabilità della sospensione condizionale della pena complessivamente irrogata, già riconosciuta da alcune delle sentenze indicate ed esplicitamente richiesta con il ricorso.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 6) dell’istanza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen..

Tale possibilità in sede esecutiva ha, tuttavia, carattere sussidiario e suppletivo rispetto all’applicazione nella competente sede di cognizione, stante il carattere meno completo dell’accertamento e la presenza dei limiti imposti dall’art. 671 cod. proc. pen. e artt. 187 e 188 disp. att. cod. proc. pen., e perchè suppone che l’applicazione della disciplina del reato continuato non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (tra le altre, Sez. 6, n. 225 del 13/01/2000, dep. 08/05/2000, P.G. in proc. Mastrangelo e altri, Rv. 216142; Sez. 2, n. 44310 del 04/11/2005, dep. 05/12/2005, Soma e altro, Rv. 232855; Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, dep. 08/04/2010, Fimiani, Rv. 246664).

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, non identificabile con un generico programma delinquenziale o con un’abitualità criminosa, non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei a essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa, come facenti parte di un tutto unico, le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen., che può operare anche fra gruppi di reati ove ideati preventivamente in maniera unitaria (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472), la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere "in continuazione".

Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione (tra le altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, dep. 22/04/2004, D’Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep. 14/04/2010, Russo, Rv. 246840).

3. L’ordinanza della Corte d’appello di Genova non è conforme a tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, poichè ha omesso di indicare i parametri giuridici presi in considerazione per pervenire, alla luce delle risultanze processuali, alla decisione adottata.

La Corte, infatti, si è limitata a dichiarare sussistente il vincolo della continuazione tra gli episodi di cessione di sostanza stupefacente, oggetto esclusivo delle sentenze sub 1), 2) e 4) e parziale della sentenza sub 7), sulla base della ritenuta omogeneità delle violazioni e della contiguità temporale tra le stesse, ritenendo in tali limiti accoglibile l’istanza proposta.

Tali considerazioni non sono state tuttavia correlate agli elementi desumibili dai fatti esaminati nelle singole sentenze, richiamate nella premessa dell’ordinanza impugnata, delle quali è stata chiesta l’unificazione per continuazione, nè al contenuto dell’istanza.

4. Con riferimento ai reati diversi da quelli unificati per continuazione, e consistenti in reati contro il patrimonio e nella violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, già unificata per continuazione con il reato di cessione di sostanza stupefacente e con i reati di rapina e di ricettazione con la sentenza su 7), la Corte, che ha richiamato i criteri di valutazione proposti dal difensore e prospettati in modo analogo per gruppi di reati con riguardo alle "modalità analoghe" e ai "tempi ravvicinati" della loro commissione, non ha espressamente disatteso le deduzioni difensive, ma ha ritenuto che l’istanza potesse trovare accoglimento limitato agli episodi di spaccio.

La Corte in tal modo non solo non ha correttamente interpretato ed esattamente applicato le disposizioni normative in materia, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ma è incorsa in palese carenza di motivazione, non emergendo dal provvedimento impugnato l’analisi dei dati concreti ai quali è stata ancorata l’espressa e apodittica valutazione.

5. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio alla Corte d’appello di Genova, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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