T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente espone di essere proprietaria di un terreno esteso mq 644 che il previgente programma di fabbricazione aveva destinato in parte (mq 250) a zona B di completamento e in parte (mq 394) a zona C di espansione;

che tale disomogeneità, sottolinea sempre la ricorrente, avrebbe dovuto essere "sanata" in sede di predisposizione del nuovo piano regolatore generale;

che, invece, il p.r.g. ha destinato tale area a parcheggio pubblico;

che, secondo la difesa della parte, si tratterebbe di una scelta priva di motivazione ed irragionevole in quanto non si comprenderebbe come "una limitata superficie di poche centinaia di metri quadrati possa rispondere (…) ad un’esigenza di tipo collettivo e generale";

che si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo che la domanda venga rigettata;

che il ricorso non è fondato;

che è bene premettere come la giurisprudenza amministrativa sia costante nell’affermare che "le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso" (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7492);

che, nella specie, l’amministrazione comunale ha ritenuto non meritevole di positivo apprezzamento l’osservazione formulata dalla ricorrente nel corso di approvazione del piano, in quanto la destinazione a parcheggio era giustificata dall’alta densità urbanistica e dalla consequenziale esigenza di migliorare i servizi per gli abitanti del quartiere;

che non risulta, pertanto, che la scelta effettuata possa considerarsi irragionevole, essendo, invece, il risultato di una ponderata determinazione discrezionale non suscettibile, per il suo concreto contenuto, di sindacato giurisdizionale;

che la natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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