T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 24-05-2011, n. 2822 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato in data 21 febbraio 2011 e depositato il successivo 2 marzo, il signor S.I. ricorreva innanzi a questo Tribunale contro la Regione Campania avverso il silenzio che sarebbe stato serbato dall’intimata amministrazione sul suo atto di istanza e di diffida notificato l’11/12/2008.

Il ricorrente premetteva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

– di essere titolare di una cava di calcare in sito "dismesso", in Gioia Sannitica (Caserta), località "S. Angiulillo" e di avere presentato il 27/8/2004, in relazione alla cava in questione, un’istanza di ricomposizione ambientale, sollecitata più volte negli anni 2005 e 2006;

– che il progetto presentato era stato ritenuto, con nota del 7/5/2007, "non valutabile", perché non conforme alle norme del Piano di Recupero;

– che aveva quindi presentato, il 18/6/2007, un’istanza di riesame, allegando una relazione tecnica a firma del geologo dott. D.M.;

– che aveva impugnato innanzi a questo TAR il relativo silenzio serbato dalle amministrazioni competenti (Regione Campania e Commissario di Governo per le Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania);

– che l’adìto TAR, con la sentenza n. 8863/2008, aveva tuttavia dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per due motivi: in primo luogo, in quanto il ricorso sarebbe diretto, nella sostanza, ad ottenere una modifica della classificazione della cava, disposta da provvedimenti divenuti ormai inoppugnabili; in secondo luogo, perché (non risultando agli atti mai notificata al Commissario l’istanza di riesame datata 18/6/2007, con la relativa relazione), sarebbe spirato il termine per impugnare il diniego;

– che, a fronte di tale sentenza, egli aveva provveduto a notificare alla Regione ed al Commissario di Governo, in data 24/9/2008, la suddetta istanza con la relativa relazione;

– che il Commissario di Governo aveva quindi affermato di non poter procedere a nuova classificazione, non essendo più competente sulla materia (stante il trasferimento all’amministrazione regionale dei relativi poteri);

– che pertanto egli, sulla base della predetta determina, aveva intimato alla Regione Campania (con nuovo atto notificato l’11/12/2008) di provvedere sulla sua originaria istanza;

– che aveva quindi impugnato nuovamente, innanzi a questo TAR, il relativo silenzio, con ricorso che era stato accolto con sentenza n. 3379/2009, con la quale era stato dichiarato l’obbligo di provvedere del Commissario di Governo, che però non era stato evocato in giudizio;

– che, per tale motivo, la suddetta sentenza era stata annullata senza rinvio dal Consiglio di Stato con decisione n. 955/2010;

– che pertanto, poiché la Regione non aveva riscontrato la sua istanza di riesame, egli era ora costretto ad adìre nuovamente questo TAR, al fine di conseguire l’annullamento dell’illegittimo silenzio.

2. La Regione Campania si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva e documenti, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui chiedeva la reiezione.

3. Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2011, il ricorso veniva introitato in decisione.

4. Il ricorso in esame è inammissibile sotto due convergenti profili.

4.1. In primo luogo, si deve rilevare che la questione odiernamente sottoposta all’esame del Collegio è identica a quella già portata alla cognizione di questo Tribunale con il ricorso n. 2644/2008 R.G., deciso con la sentenza n. 8863/2008, passata in giudicato.

In entrambi i casi, infatti, la situazione giuridica soggettiva attiva attiene ad istanze (e relativi atti di diffida e significazione) dirette ad ottenere un ripronunciamento dell’amministrazione regionale sulla classificazione della cava di cui è titolare l’odierno ricorrente (rispetto a quella operata dall’O.M. n. 3100 del 22/12/2000 – e ribadita dal Piano di Recupero del 2003 – quale "A.2.2.2", anziché "A.2.1.2").

Trattandosi della medesima questione sostanziale già dedotta dall’interessato con un precedente gravame, il presente ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile sia per violazione del principio del "ne bis in idem", sia per violazione del giudicato formatosi sul punto.

4.2. In secondo luogo, il ricorso è comunque inammissibile per gli stessi motivi già esposti da questo Tribunale nella suindicata sentenza n. 8863/2008.

Con le istanze in questione, il ricorrente tende infatti ad ottenere il riesame del progetto attraverso la revisione delle norme di classificazione delle cave contenute nel Piano (adottato e reso noto nel 2003, e – pertanto – divenuto inoppugnabile).

Tale situazione esclude che, attraverso lo strumento del silenzio rifiuto, possa ottenersi una declaratoria dell’obbligo di provvedere, in quanto "la potestà di intervenire in via di autotutela su provvedimenti divenuti inoppugnabili è rimessa alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione in relazione all’attualità dell’interesse pubblico che giustifichi il riesame della vicenda" (sentenza citata).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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