T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 423 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 7 ottobre 2002 – depositato il 6 novembre 2002 -, la ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 115511 del 19 aprile 2002 con il quale, richiamati gli accertamenti dell’apposita commissione ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, è stato revocato il decreto di concessione provvisoria e disposto il recupero della somma già assegnata ai sensi dell’articolo 1, legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visti gli articoli 11 e 74 del codice del processo amministrativo;

Vista la precedente sentenza n. 352 del 9 aprile 2008 – depositata in data odierna – con la quale la Sezione, in analoga fattispecie, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

Considerato che, nell’ipotesi di revoca di contributi già concessi sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cassazione, SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041; Consiglio di Stato, VI, 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195; 16 gennaio 2008 n. 210; 15 aprile 2008 n. 1741);

Considerato che l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva – crea in capo all’impresa un diritto di credito all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento sin dall’ammissione in via provvisoria, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili;

Considerato che pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo stata impugnata la revoca dei contributi concessi in via provvisoria e che le parti vanno, quindi, rimesse innanzi al Giudice ordinario;

Considerato che le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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