Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19573 DIRITTI POLITICI E CIVILI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

– P.O. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Potenza che ha respinto la sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta per la irragionevole durata del processo penale, iniziato con avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 25 gennaio 2002 e definito, in appello, con deposito della sentenza dichiarativa della improcedibilità del reato per prescrizione in data 28 ottobre 2008. La Corte di appello ha escluso la sussistenza del diritto all’equa riparazione rilevando che il P., gravato da una notevole serie di procedimenti penali per reati contro il patrimonio, sia stato avvantaggiato dalla durata del procedimento e comunque sia stato quantomeno indifferente alla sua celere definizione;

Il ricorrente si affida a un primo motivo di impugnazione deducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione resa dalla Corte di appello sull’insussistenza del suo diritto. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Ministero della Giustizia; Non svolge difese il Ministero;

la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

il ricorso è fondato non potendosi, come ha invece fatto la Corte potentina, entrare nella disamina dello stato soggettivo del cittadino che ha subito la eccessiva durata del processo al fine di valutare la esistenza, o meno, di una lesione del suo diritto allo svolgimento del processo che lo riguarda in tempi ragionevoli. La lesione di tale diritto costituisce infatti una conseguenza automatica della durata del processo oltre il limite di una sua ragionevole durata;

I diritto del P. va liquidato in complessivi Euro 1.250, per la durata superiore a cinque anni del procedimento corrispondente a un anno e 10 mesi, sulla base del parametro minimo di 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura fissato dalla giurisprudenza di questa Corte. Sulla somma di 1250 Euro vanno corrisposti gli interessi legali dalla domandarli Ministero va condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento di Euro 1.250, a titolo di indennizzo, con interessi legali dalla domanda. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 450 per onorari, 280 per diritti e 50 per esborsi e in Euro 550 per il giudizio di cassazione, di cui Euro 450 per onorari e 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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