T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 422 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 16 gennaio 2003 – depositato il successivo 17 – la S.I.P.O. S.r.l. – S.I.P.O., esercente attività di estrazione dell’olio dalle sanse vergini di oliva in comune di Serrone, località La Forma, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo: violazione e falsa applicazione di legge – omessa comunicazione di avvio del procedimento – violazione di legge (art. 50, comma 5, d. lgs. 267/2000) – incompetenza – violazione dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti – eccesso di potere per difetto di motivazione o insufficienza della motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria ed indeterminatezza della misura – eccesso per violazione dell’art. 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie) – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza del termine – eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dei provvedimenti amministrativi sfavorevoli.

2 Con decreto presidenziale n. 32 in data 17 gennaio 2003, è stata accolta l’istanza di tutela cautelare anticipata.

3 Con atto depositato il 4 febbraio 2003 si è costituita l’Azienda AUSL di Frosinone che con memoria del 7 febbraio ha poi rappresentato ragioni a sostegno della reiezione della domanda.

4 Con atto di stile depositato il 6 febbraio 2003, si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato.

5 Con ordinanza n. 114 del 7 febbraio 2003, la Sezione ha confermato la tutela cautelare.

6 Con istanza depositata in data 24 dicembre 2009, la ricorrente ha poi partecipato il persistente interesse alla definizione del ricorso; la stessa ha quindi versato memoria conclusiva in data 21 febbraio 2011.

7 Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 La S.I.P.O. S.r.l. – S.I.P.O. – impugna il provvedimento n. 01 del 3 gennaio 2003, prot. 51/03 del 3 gennaio 2003 con il quale il responsabile del servizio del comune di Serrone, richiamata la relazione della A.U.S.L. di Frosinone – Servizio Igiene Pubblica – Distretto "A" Polo di Anagni del 18.12.2002, prot. 2600, le ha ordinato: a) di adeguare il sistema di abbattimento delle polveri provenienti dalle lavorazioni effettuate nello stabilimento alle vigenti normative in materia di igiene pubblica; b) di trasmettere, al comune e agli altri enti competenti, la eventuale richiesta di autorizzazione alla esecuzione dei lavori necessari, corredata da idonea documentazione tecnico amministrativa.

2 Il ricorso va accolto stante la fondatezza dei motivi sub nn. 2 e 4 con i quali la ricorrente ha dedotto l’incompetenza ed argomentato l’insussistenza dei presupposti ex articolo 50 del T.U.E.L.

3 Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare il costante orientamento che in materia ha affermato la competenza esclusiva del sindaco (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 6 luglio 2005, n. 5508; T.a.r. Campania Napoli, sez. VII, 05 febbraio 2008, n. 555). Ed, infatti, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. rientra nelle attribuzioni sindacali, non quindi del dirigente, il potere di adottare delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, potere questo connotato da ampia discrezionalità perché connesso alla necessità di porre rimedio a danni alla salute peraltro, non solo già verificatisi.

4 Quanto poi alle condizioni che ne legittimano l’esercizio, è costante l’affermazione per la quale non può prescindersi dalla ricorrenza di un pericolo concreto e attuale di danno grave e imminente per la salute pubblica con la conseguenza che tali provvedimenti devono normalmente essere preceduti da un’adeguata attività istruttoria. Ed, infatti, "Per consolidata giurisprudenza, il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D. Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato." (Consiglio Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868). Ora, dagli atti versati dall’azienda sanitaria ed in particolare dai verbali di sopralluogo del 12 dicembre 2002, eseguito presso le abitazioni di coloro che avevano presentato l’esposto e l’azienda interessata, emerge la rappresentazione di un accertamento (presenza di pulviscolo tipico di residuo di lavorazione di sansa) nonché la descrizione delle fasi interessanti l’attività produttiva (stoccaggio della sansa; lavorazione, movimentazione con mezzo gommato e stoccaggio di quella esausta in apposito capannone), evenienze queste non sufficienti all’adozione dell’ordinanza che è stata promossa con nota aziendale prot. n. 2600 del 18 dicembre 2002 richiamante l’inefficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri non oggetto di specifico riscontro.

5 Il ricorso va quindi accolto; resta assorbita ogni altra censura. Le spese di giudizio possono esser compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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