Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

– S.R. e D.M.M. ricorrono per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Milano che, pronunciandosi sulla loro domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per la irragionevole durata della procedura fallimentare, durata 22 anni, di cui erano creditirici, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 7.500 a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale causato dalla irragionevole durata della procedura;

– Le ricorrenti si affidano a tre motivi di impugnazione illustrati con memoria deducendo: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 e dell’art. 2938 c.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (per il mancato rilievo della decadenza del Ministero, costituito oltre il termine di cinque giorni anteriori alla comparizione in camera di consiglio, dal diritto a proporre eccezioni; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e dell’art. 2946 c.c., insufficiente e illogica motivazione (per errata applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in assenza della previsione, nella L. n. 89 del 2001, di un termine esplicito o implicito di decorrenza della prescrizione; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 5 e degli artt. 6, 32, 41 della C.E.D.U. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Le ricorrenti quanto alla liquidazione lamentano lo scostamento dai parametri fissati dalla Corte E.D.U., la liquidazione cumulativa dell’indennizzo, la considerazione come fattore di riduzione del danno, e della sua liquidazione in misura inferiore al parametro della giurisprudenza della C.E.D.U., del parziale recupero dei crediti nel corso della procedura fallintentare;

si difende con controricorso il Ministero della Giustizia;

la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

– il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è unanime nell’escludere la decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 nel corso del processo la cui durata irragionevole legittima le parti alla richiesta di un’equa riparazione (Cass. civ. 1689/2011). E’ altresì fondata la censura relativa alla liquidazione cumulativa dell’indennizzo laddove invece deve ritenersi che la qualità di parte del procedimento giudiziario legittima il diritto a percepire personalmente un indennizzo per il danno non patrimoniale subito a causa della durata irragionevole del procedimento;

– l’indennizzo, in conformità con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quello di questa Corte, può essere liquidato in 13.250 Euro per ognuna delle ricorrenti attribuendo una liquidazione inferiore (pari a 750 Euro per anno) ai primi tre anni di durata della procedura superiore a quella di otto anni, corrispondenti alla durata considerata, correttamente, come fisiologica dalla Corte di appello, e attribuendo una liquidazione superiore (pari a 1.000 Euro per anno) per i restanti 11 anni. Sulla somma complessiva vanno corrisposti gli interessi legali a partire dalla domanda;

– Il Ministero va condannato altresì al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento della somma di 13.250 Euro per ciascuna delle ricorrenti con interessi legali dalla domanda. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate per il primo grado in Euro 607 per diritti, Euro 600 per onorari e Euro 50 per esborsi e in Euro 900 per onorari e 100 per spese per il giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv.to B antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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