Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 24-05-2011, n. 20497 archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso il decreto indicato in epigrafe, che, de plano ha respinto l’opposizione di M. perchè privo dei requisiti di specificità e concretezza richiesti dall’art. 410 c.p.p., comma 1, e ha comunque valutato superflue le ulteriori investigazioni richieste, per essere i reati astrattamente ipotizzabili prescritti, ricorre la difesa del M., ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 6.

Il Procuratore Generale in persona di Dr. Alfredo Montagna ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza più accreditata di questa Corte, che il collegio condivide, è consentita al giudice delle indagini preliminari la valutazione circa la potenzialità dimostrativa delle prove richieste in sede di opposizione a decreto di archiviazione, purchè siffatto giudizio anticipatorio sia adeguatamente motivato, come lo è nel caso in esame, n. 11524 del 08/02/2007 Cc. (dep. 16/03/2007) Rv. 236520N. 10682 del 2003 Rv. 224286, N. 1367 del 2004 Rv. 226821, N. 5661 del 2005 Rv. 231298, N. 11524 del 2007 Rv.

236520, N. 13458 del 2008 Rv. 239318 Infatti, nel caso in esame, la valutazione giudiziale riguarda la non inerenza alla notitia criminis, ed la non incidenza concreta,sulle risultanze delle indagini preliminari dell’investigazione suppletiva richiesta dal M., perchè i reati sono prescritti.

Tanto è dato riscontrare nella giustificazione addotta dal decreto impugnato, che risulta, quindi, immune da censura e tanto legittima l’assunzione de plano della decisione. Il ricorso è, perciò, manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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