T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-05-2011, n. 421

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Il ricorrente con atto notificato il 18 febbraio 2010 – depositato il 1° marzo 2010 – espone che:

(a) quale dipendente assegnato alla Pretura Circondariale di Latina veniva, in data 3 agosto 1994, trasferito d’ufficio presso la Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

(b) impugnava il trasferimento e l’adìta Sezione, definendo il ricorso 1921/1994, con sentenza n. 322 del 27 marzo 2001, dichiarava la cessazione della materia del contendere sul richiesto annullamento stante la riassegnazione alla sede di Latina nonché l’inammissibilità dell’istanza risarcitoria per non esser stata introduttivamente proposta e per esser la stessa comunque assegnata alla giurisdizione del giudice ordinario;

(c) il Giudice del lavoro, con sentenza n. 1628 del 16 maggio 2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di vicenda anteriore al 30 giugno 1998;

(d) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27303/09 depositata il 24 dicembre 2009, fissavano la competenza del giudice amministrativo cassando la sentenza n. 322 del 27 marzo 2001 ed affermavano l’irrilevanza della rappresentata, in detta ultima sede, intempestività della domanda di risarcimento.

2 Ciò premesso ha concluso: a – per la declaratoria dell’illegittimità del trasferimento d’ufficio poi revocato il 3 agosto 1996, al fine dell’accertamento della responsabilità dell’amministrazione resistente; b – per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità per colpa grave ex articoli 2043 e 2087 c.c. e quindi per la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di Euro 77.985,07, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in sede di giudizio o che verrà determinata in via equitativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione come per legge dal 3 agosto 1994 all’effettivo saldo.

3 Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorrente agisce:

a – per la declaratoria dell’illegittimità del trasferimento d’ufficio poi revocato il 3 agosto 1996, al solo fine dell’accertamento della responsabilità dell’amministrazione resistente;

b – per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità per colpa grave ex articoli 2043 e 2087 c.c. e per la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di Euro 77.985,07, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in sede di giudizio o che verrà determinata in via equitativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione come per legge dal 3 agosto 1994 all’effettivo saldo.

2 La richiesta verifica di legittimità, anche alla luce delle indicazioni che si traggono dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27303/09 depositata il 24 dicembre 2009, va condotta sulla base delle evenienze e delle censure poste con il ricorso 1921/1994.

3 Il Ministero di Grazia e Giustizia, dopo aver richiamato che "… si è concretizzata una obiettiva incompatibilità ambientale che non consente… di permanere nell’attuale sede con la dignità ed il prestigio richiesti…", ha disposto il trasferimento del ricorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Dalla relazione del Consigliere Pretore dirigente la Pretura Circondariale di Latina ivi presupposta, emerge poi che: (*) a seguito di perquisizione "… degli spazi utilizzati,… sono stati sequestrare… al S. uno stampato da utilizzare per richieste di cancellazione di protesti"; (*) "Il Primo Dirigente della Cancelleria… ha fatto puntuale relazione… evidenziando l’allarme, la profonda amarezza e lo sconcerto insorto tra tutti i dipendenti in conseguenza del fatto, nonché la compromissione del rapporto fiduciario che si instaura normalmente e spontaneamente tra i dipendenti.".

4 Con il richiamato atto introduttivo il ricorrente ha denunziato l’eccesso di potere sotto svariati profili; in particolare: (*) dopo aver affermato che la responsabilità per un fatto – reato può discendere solo da una pronunzia giurisdizionale, ha evidenziato che nel corso della perquisizione, presso l’ufficio e presso l’abitazione, non è stato acquisito materiale probatorio rilevante, il che implicherebbe sostanziale difetto di istruttoria e di presupposizione; (*) nessun comportamento illecito, da un punto di vista penale o disciplinare sarebbe ipotizzabile in connessione all’attività esercitata nell’ufficio; (*) che l’oggetto dell’indagine interesserebbe l’espletamento delle pratiche da intestare alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Latina.

5 Poste le su indicate evenienze, vanno ora delineati i caratteri e la funzione del trasferimento per incompatibilità ambientale.

5.1 L’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recita: "Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell’impiegato in una sede nuoce al prestigio dell’ufficio.".

5.2 Tale misura, implica una vicenda del rapporto incidente sulla prestazione ed è riconducibile ai trasferimenti per esigenze di servizio. La finalità perseguita è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio, restituendo allo stesso il prestigio, l’autorevolezza e l’immagine perduti; lo stesso poi non ha carattere sanzionatorio, né postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio non ha, dunque, natura disciplinare, essendo piuttosto subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio, l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede.

5.3 Tali indicazioni costituiscono il condensato di un costante orientamento per il quale: (a) "Il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente, essendo sufficiente a tal fine l’oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell’amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra sede. Non è, quindi, necessario dimostrare l’addebitabilità di specifici fatti al dipendente trasferito, essendo, al contrario, sufficiente che emerga l’esistenza di una situazione, dovuta alla sua presenza in un determinato ufficio, tale da recare pregiudizio al prestigio o al buon funzionamento della p.a." (T.a.r. Campania Napoli, sez. VI, 09 luglio 2010, n. 16644); (a) "Il trasferimento d’ufficio per motivi di incompatibilità ambientale del pubblico dipendente non ha carattere sanzionatorio, né ha natura disciplinare (non postulando comportamenti contrari ai doveri d’ufficio), ma è condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede." (T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, 03 febbraio 2009, n. 1086; T.a.r. Molise Campobasso, 12 novembre 2007, n. 749; Consiglio di Stato, sez. VI, 09 febbraio 2009, n. 731; sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4716).

6 Può ora passarsi allo scrutinio della domanda di annullamento che deve ritenersi infondata alla stregua delle successive indicazioni in fatto ed in diritto.

6.1 Dal verbale di perquisizione, eseguita presso l’ufficio del ricorrente in data 9 giugno 1994, emerge il rinvenimento "… nel quarto cassetto del tavolino adibito a dattiloscrittura,…, di un prestampato di istanza per la cancellazione del nome dagli elenchi dei protesti cambiari."; il ricorrente ha sul punto dichiarato, "… che suddetto stampato gli è stato consegnato dal… della cancelleria Commerciale del Tribunale di Lt a seguito di una richiesta fatta dallo stesso S. al fine di soddisfare l’esigenza di una persona dallo stesso conosciuta.". Dal verbale della perquisizione condotta presso l’abitazione, si desume il reperimento, tra l’altro, di un timbro con lo stemma della Repubblica e scritta "Pretura di Latina", un effetto cambiario e due fotocopie di protesti cambiari risalenti all’anno 1992. Infine, dal verbale di interrogatorio del 13 giugno 1994 si ricava che il ricorrente: a – ha dichiarato che non ha mai concorso nella formazione di titoli falsi; b – ha confermato che il titolo rinvenuto presso il proprio ufficio era stato dallo stesso richiesto al commesso del Tribunale Commerciale di Latina per conto di un suo conoscente titolare di una azienda; c – ha affermato, quanto alla cambiale ivi rinvenuta, che gli era stata consegnata dallo stesso soggetto di cui al punto precedente, "… affinché la custodissi nell’attesa che il… ricevesse la dichiarazione di avvenuto pagamento redatta dalla creditrice…. Come in altre occasioni, avuta la dichiarazione e redatta la richiesta; portatemi le marche necessarie avrei potuto consegnarla io stesso all’Ufficio della Commerciale.".

7 Tali evenienze depongono innanzitutto per l’infondatezza dell’assunto circa l’irrilevanza delle vicende valutate dell’amministrazione per esser le stesse riferibili ad ufficio diverso da quello nel quale il ricorrente prestava servizio. Aggiungasi, in disparte la dichiarazione resa a verbale dalla madre del ricorrente sul timbro reperito presso l’abitazione, che è stato esplicitamente ammesso il rinvenimento di documentazione interessante ufficio diverso da quello di assegnazione in funzione dello svolgimento di incombenti e/o attività a favore di un imprenditore.

8 Ciò detto, le altre tesi a sostegno dell’azione di annullamento, connessa alla richiesta affermazione della responsabilità risarcitoria, non possono esser condivise. Ed, infatti, in primo luogo, non può esser seguita l’impostazione, anche letteralmente esposta (cfr. pagina 4 del ricorso originario), che indugia in argomentazioni le quali presuppongono la connotazione disciplinare, quindi punitiva, del trasferimento per incompatibilità ambientale. Come anticipato, secondo il menzionato e consolidato orientamento giurisprudenziale, la finalità di tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici, ammette l’adozione di misure riconducibili al più generale potere organizzativo della p.a., incidenti sul servizio e mirate all’eliminazione della causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio e ciò, a prescindere da ogni valutazione sulla sua responsabilità e sulla ricorrenza di eventuali profili soggettivi di colpa. Nel caso posto all’attenzione del Collegio, dalla relazione del Consigliere Pretore dirigente la Pretura Circondariale di Latina dell’11 giugno 1994, si desume un’obiettiva situazione di disagio connessa a fatti, di un certo rilievo, interessanti il riscontrato funzionamento degli uffici quindi di una vicenda nella quale si innestano le richiamate acquisizioni, sostanzianti la posizione del ricorrente che non può quindi prospettarne l’assoluta estraneità ed irrilevanza ai fini del disposto trasferimento. Per altro aspetto poi, pur non ignorandosi, il possibile rilievo delle esigenze familiari, indicate in sede di originario ricorso, il Collegio deve nel caso rilevarne l’inconferenza, da un lato e formalmente in relazione alla circostanza per la quale il matrimonio è stato celebrato dopo (25 settembre 1994) il trasferimento (disposto il 3 agosto 1994, con assunzione del servizio presso la nuova sede il 10 settembre 1994), dall’altro e sostanzialmente, perché l’assegnazione interessa una sede (Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma) non eccessivamente distante e/o difficilmente raggiungibile dalla propria residenza.

9 In conclusione la domanda di annullamento è infondata il che implica anche l’esito negativo di quella di risarcimento dei danni, tutti ricondotti nella prospettazione del ricorrente all’illegittimità del trasferimento e ciò perché, la responsabilità da lesione dell’interesse legittimo e la conseguente condanna, richiedono l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo (da ultimo Consiglio Stato, sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 723), condizione questa non verificatasi nella vicenda per quanto sopra detto.

10 Il ricorso va quindi nel complesso respinto. Le spese di giudizio possono esser compensate essendosi l’amministrazione costituita con sola memoria di stile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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