Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 19571 diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

– N.M. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Genova che aveva riconosciuto in soli 5 anni la durata irragionevole della procedura fallimentare (iniziata nel 1992 e ancora in corso al momento della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001), nella quale risultava titolare di un credito ammesso al passivo;

– La ricorrente si affida a sei motivi di impugnazione illustrati con memoria. Con il primo deduce la violazione dell’art. 6 C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla Corte E.D.U. in materia di ragionevole durata del processo nonchè la violazione della L. n. 89 del 2001. La ricorrente lamenta che la Corte genovese abbia fissato la durata ragionevole della procedura fallimentare in 12 anni (di cui tre per la procedura in se stessa e 9 per il contenzioso civile collegato alla procedura) violando così gli stessi parametri seguiti dalla giurisprudenza di legittimità;

– Con il secondo motivo deduce le stesse violazioni di legge oltre quella dell’art. 2697 c.c., ritenendo che fosse onere della ricorrente provare la durata ragionevole della procedura;

– si difende con controricorso il Ministero;

– la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

– I primi due motivi del ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dei successivi;

La determinazione della durata ragionevole della procedura fallimentare in dodici anni è eccessiva anche a voler considerare, come è avvenuto nella specie, la presenza di contenzioso collegato alla procedura. Anche in questo caso, salvo circostanze eccezionali che non sono emerse in questo giudizio, la durata di una procedura fallimentare, cui accedano una o più controversie, non può superare i nove anni (necessari per l’espletamento della procedura in sè e per l’espletamento del normale corso di una procedura ordinaria) senza determinare una lesione del diritto degli interessati a una ragionevole durata della procedura;

Per quanto concerne la liquidazione dell’indennizzo spettante alla ricorrente si deve tenere conto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di una minor sofferenza legata ai primi tre anni di eccessiva durata del procedimento che viene ad aumentare con il protrarsi di esso. Conseguentemente l’indennizzo va liquidato in 2.250 Euro per i primi tre anni e in 5.000 per i successivi cinque anni di durata irragionevole della procedura e così in complessivi 7.250 Euro, oltre interessi dalla domanda al saldo ; Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno poste a carico del Ministero.
P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di 7.250 Euro con interessi dalla domanda al saldo. Condanna l’amministrazione controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in Euro 600 per diritti, 500 per onorari e 50 per esborsi e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000 per onorari e 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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