T.A.R. Lazio Roma, Sent., 24-05-2011, n. 4589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, di diniego di concessione di un mutuo senza interessi;

– con ordinanza n. 2984 del 25 maggio 2006, il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione "ai fini del riesame";

– in data 9 marzo 2011 le ricorrenti hanno depositato "istanza per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere", basata sul rilievo che "a seguito della suddetta ordinanza del TAR, il Commissario Straordinario del Governo….. ha accolto, con decreto n. 90/2007 del 7.2.2008, l’istanza" dalle predette presentata "di concessione di un mutuo senza interessi ai sensi dell’art. 14 L. n. 1908/1996";

Ritenuto che, in ragione di quanto premesso, non permane al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, u.c., cod. proc. amm.;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità del caso – sussistono ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1584/2006, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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