T.A.R. Lazio Roma, Sent., 24-05-2011, n. 4575 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con dichiarazione resa alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio in relazione all’avvenuto rilascio del permesso in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 da parte del Comune di Morlupo;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuti sussistenti "giusti motivi" per dichiarare l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

2) dichiara l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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