T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 24-05-2011, n. 4572 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Agendo (in diversi gruppi) con separati ricorsi, numerosi Carabinieri hanno chiesto l’esecuzione delle sentenze nn.2297, 2299 e 3990/09: pronunciate, da questo Tribunale, rispettivamente il 5.3. ed il 20.4.2009.

Nella Camera di Consiglio del 13.4.2011: data in cui i predetti ricorsi (aventi, di fatto, analogo oggetto: e basati, quel che più conta, sulle medesime argomentazioni) sono stati introitati per la decisione, si prende – innanzitutto – atto (dopo aver proceduto alla loro formale riunione)

che, con sentenze nn. 5407, 5409 e 7098/2010, si era (già) provveduto alla nomina di un Commissario "ad acta": incaricato di sostituirsi alla p.a. nel caso in cui questa non avesse posto in essere gli atti conclusivi dell’iter procedimentale volto all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’art.52, 3° comma, del D.P.R. 18.6.2002 n.2002;

che, con un’apposita nota, il predetto Commissario (individuato nella persona della dottoressa Anna Gargano) ha chiesto che il termine (del 31.3.2011) assegnatogli da questo Tribunale per provvedere agli incombenti connessi all’incarico ricevuto venisse prorogato;

che, nella Camera di Consiglio del 16.3.2011, una tale istanza era stata ritenuta meritevole di accoglimento: ed il cennato termine era, pertanto, stato prorogato di un trimestre.

Ciò posto; si constata

che, il 29.3.2010, un altro Commissiario "ad acta": e, precisamente, la dott.ssa Mimma De Paolis (nominato, con sentenza n.9497/09), aveva assunto una determinazione con la quale

a) si erano individuati, quali destinatari della (ambìta) indennità di comando, ben 10072 Carabinieri e

b) si era ordinato al Dicastero della Difesa di provvedere all’erogazione delle relative somme di denaro.

Avverso tali determinazioni erano insorti sia il cennato Dicastero che il Ministero dell’Economia e delle Finanze: le cui argomentazioni hanno trovato sostanzialmente concorde il Collegio.

Questo, invero, dopo aver premesso

che l’art.7, comma 10, del (regolarmente convertito) D.L. n.195/95 ha previsto che, in sede di concertazione, dovessero esser redatti degli appositi prospetti: con indicazione – oltre che dei beneficiari e della spesa complessiva – della copertura finanziaria degli emolumenti oggetto (o, per meglio dire, frutto) di negoziato;

che – con particolare riferimento al caso di specie – è stato stabilito (in sede, appunto, di concertazione) un limite massimo di spesa: quantificato in circa 490.000 euro annui (correlati a circa 1000 – e non, già, a quasi 11000 – posizioni di comando);

che l’art.9, 35° comma, del (parimenti convertito) D.L. n.78/2010 ha statuito (con una disposizione avente, per sua stessa natura, efficacia retroattiva) che l’art. 52, 3° comma, del D.P.R. n.164/2002 (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) si interpreta "nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate" e

che (pertanto) il provvedimento commissariale di cui è causa risultava privo, in definitiva, di idonea copertura finanziaria

ha rilevato che – con l’impartire il menzionato ordine di pagamento – il Commissario "ad acta" ha palesemente travalicato l’ambito di operatività assegnatogli da questo giudice e, con apposita sentenza, ha ritenuto ("rectius": ha stabilito) che una simile circostanza fosse tale da inficiare la legittimità del cennato provvedimento. (Del quale era, pertanto, stata disposta l’immediata caducazione).

Per intuitive esigenze di economia processuale; e tenuto (precipuamente) conto del fatto

che, dinnanzi a questo Tribunale, erano pendenti altri ricorsi (tra cui quelli in esame) aventi il medesimo oggetto;

che, della questione controversa, si stava (per di più) occupando anche un altro Commissario "ad acta": il quale aveva evidenziato alcuni aspetti dubbi sulle modalità di adozione di una determinazione in materia;

che si imponeva (pertanto) un definitivo chiarimento della portata delle sentenze di cui era stata chiesta – e si chiedeva – l’esecuzione,

si era altresì ritenuto di precisare che – con tali sentenze – ci si era limitati (né, trattandosi di decisioni prese nell’ambito di ricorsi proposti avverso il silenzio della p.a., si sarebbe potuto far altrimenti) a dichiarare l’obbligo delle parti soccombenti di concludere i vari procedimenti avviati ad istanza di parte: addivenendo, nel (congruo) termine loro assegnato, all’emanazione del prescritto decreto interministeriale.

Inoltre; preso atto delle difficoltà incontrate dalla dottoressa De Paolis: e tenuto (del resto) conto delle innovazioni normative intervenute "medio tempore" (che dovrebbero consentire di trovare una più agevole, e adeguata, soluzione all’applicazione dell’art 52, comma 3, del D.P.R. n.164/2002), il Collegio ha ritenuto opportuno revocare l’incarico conferito al predetto Commissario e ordinare alle Amministrazioni intimate di adottare il decreto di cui trattasi entro il termine di tre mesi dalla comunicazione, o notificazione, della relativa sentenza. (Avrebbe, cosi, potuto – e potrebbe – esser soddisfatto l’interesse dei ricorrenti: senza, con ciò, privare l’Amministrazione del potere – altamente discrezionale – di prevedere il miglior criterio per l’individuazione delle posizioni di comando).

Nell’evidenziare – ora – che quanto stabilito nell’ambito del ricorso n.5550/2009 vale anche pure ("mutatis mutandis") per dirimere le attuali controversie, il Collegio ritiene di dover – da un lato – revocare anche l’incarico conferito alla dott.ssa Anna Gargano e – dall’altro – ordinare alle Amministrazioni intimate di adottare il decreto di cui trattasi entro il termine di tre mesi dalla comunicazione, o notificazione, della presente sentenza.

E’ solo da aggiungere

che, con separato decreto presidenziale (e sulla base della richiesta all’uopo presentata), si provvederà alla liquidazione del compenso spettante al Commissario (che, comunque, si ringrazia – sin d’ora – per l’opera prestata) e

che, stante la peculiarità della decisione testè assunta (o, se si preferisce, richiamata), non si ravvisano i presupposti per far luogo ad una pronuncia sulle spese (delle presenti fasi) dei giudizi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

proceduto alla riunione dei ricorsi indicati in epigrafe

revoca l’incarico commissariale conferito, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla dott.ssa Anna Gargano;

ordina alle intimate Amministrazioni dell’Economia e Finanze e della Difesa di provvedere ai sensi, e nei termini, di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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