Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 24-05-2011, n. 20485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9.11.2006, il Tribunale di Forlì assolveva P. A.M. dai reati di cui agli artt. 388 e 646 c.p..

Avverso tale pronunzia propose gravame la sola parte civile, e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 7.4.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputata, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e carenza di motivazione in ordine alla richiesta formulata dal difensore di P.A. di condanna della parte civile T.W. alla refusione delle spese legali sostenute dall’imputata medesima ex art. 541 c.p.p., comma 2.

Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui omette di decidere sulla richiesta di condanna della parte civile appellante alla refusione delle spese sostenute dall’imputata.

Con successiva memoria il difensore insiste nelle conclusioni già rassegnate, e deposita copia della nota spese relativa al grado d’appello e nota spese relativa a quello di legittimità.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va accolto.

Come si desume chiaramente dall’art. 541 c.p.p., comma 2, che dispone che "con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile", la regola della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese, è criterio generale (di cui sono espressione non solo il cit. art. 541 c.p.p., e l’art. 592 c.p.p., comma 4, ma, più in generale, l’art. 91 c.p.c.), derogabile solo in presenza di giustificati motivi, richiedendosi al giudice uno specifico obbligo di motivazione solo quando intende discostarsene.

Considerato che il processo di secondo grado avanti alla Corte d’Appello di Bologna è stato promosso unicamente dalla parte civile, e trattasi pertanto di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità (anche) di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente, nei confronti di un’altra (v. Cass. Sez. 6, sent. n. 29274/2010, rv.

248256; Cass., sez. 6, 12 maggio 2009, Tironese), nella fattispecie, deve ritenersi applicabile l’art. 91 c.p.c., di cui l’art. 541 c.p.p. rappresenta la proiezione in ambito penale.

E pertanto in presenza di un’esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute da parte dell’imputata, la Corte territoriale avrebbe dovuto correttamente provvedere anche in punto spese processuali, secondo la regola della soccombenza.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, e limitatamente alla parte in cui non decide in punto di condanna della parte civile appellante soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente del giudizio d’appello. La parte offesa soccombente va, quindi, condannata a rifondere a P.A.M. le spese del grado di appello che si liquidano in complessivi Euro 1500,00, nonchè le spese del presente grado di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1000,00 oltre le spese generali I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa condanna della parte civile appellante T.W. in favore dell’imputata P.A.M., e per l’effetto condanna T. W. a rifondere a P.A.M. le spese del grado d’appello che liquida in complessivi Euro 1500,00, nonchè le spese del presente grado di legittimità che liquida in complessive Euro 1000,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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