T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4616 finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente A. S.r.l. – operante nel settore della produzione di ammendanti e concimi organici – in data 13 luglio 1999 ha presentato alla Regione Veneto una richiesta di concessione di contributo regionale ai sensi della l.r. n. 8/1997 e del bando di finanziamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 34 del 16.4.1999. La richiesta di finanziamento aveva ad oggetto l’impianto di trattamento delle arie esauste nell’ambito della ristrutturazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici per compost.

La Regione Veneto, con delibera n. 4836 del 28 dicembre 1999, ratificata con DGR n. 3168 del 6 ottobre 2000, ha assegnato ad A. Srl un contributo in conto capitale di lire 156.750.000 (pari a Euro 80.954,62).

In data 21 dicembre 1999 la ricorrente ha stipulato un contratto di vendita con privilegio ai sensi della l.n. 1329/1965, cd. legge Sabatini. L’acquisto aveva ad oggetto un impianto di aspirazione/insuflaggio arie nei cumuli, un impianto di aspirazione arie esauste ed un impianto di riciclo percolati agli umidificatori, per un totale netto di lire 743.148.000. L’acquisto è stato effettuato avvalendosi di un contributo ex lege Sabatini di Lire 53.710.600 (pari a Euro 27.739,21), ottenuto attraverso Centro Banca S.p.a., la quale, in data 29 marzo 2000, ha inoltrato richiesta di ammissione all’intervento contributivo. Tale agevolazione è stata concessa con delibera del Comitato Agevolazioni M. Spa – Regione Veneto in data 12 maggio 2000.

In data 11 maggio 2004 la ricorrente ha comunicato alla Regione Veneto di rinunciare al contributo assegnato con DGR n. 3168 del 6.10.2000 (non ancora erogato in concreto). Quindi, con decreto n. 98 in data 27 maggio 2004, la Regione Veneto ha revocato il contributo assegnato ad A. Srl.

In data 3 agosto 2004 M. Spa, in qualità di ente gestore delle agevolazioni ex lege Sabatini, ha comunicato l’avvio di un procedimento di "… revoca relativo all’operazione n. 278436 inerente l’intervento agevolativo concesso con deliberazione del Comitato Agevolazioni M. Spa – Regione Veneto del 12.5.2000, per aver l’interessata beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche della Regione Veneto (v. divieto di cumulo) (scheda tecnica regione Veneto)…".

Il 27 dicembre 2006 M. Spa ha trasmesso un ulteriore "avvio di procedimento di revoca – 2° invio", a seguito del quale, la ricorrente, in data 11 gennaio 2007, ha inviato ad M. Spa una nota di chiarimenti, precisando di non aver beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche, in quanto il contributo della Regione Veneto deliberato nel 2000, era stato cancellato nel maggio 2004.

Tuttavia, con provvedimento pervenuto in data 18 luglio 2007, M. Spa ha notificato il provvedimento di revoca ed invito di pagamento n. 1078/2007, comunicando che in data 26.6.2007 il Comitato Agevolazioni M. Spa aveva deliberato la revoca totale dell’intervento agevolativo concesso ai sensi della legge n. 1329/1965, con deliberazione del 12.5.2000 sull’operazione n. 278436, alla A. Srl, nonché l’applicazione nei confronti della medesima della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 123/98, nella misura di due volte il contributo revocato, per i seguenti motivi: "l’impresa ha rilasciato dichiarazioni mendaci allo scopo di fruire di indebite agevolazioni pubbliche della Regione Veneto, in violazione del divieto di cumulo, previsto dalla normativa di riferimento, a fronte del medesimo investimento…". L’importo che la A. Srl dovrebbe corrispondere ammonta a complessivi euro 100.555,14 di cui Euro 27.739,21 per contributi revocati, Euro 17.334,11 per interessi maturati dal 24.5.2000 al 15.7.2007, ed Euro 55.478,42 per sanzione amministrativa, oltre al rimborso delle spese postali pari a Euro 3,40.

Ritenendo erronee le determinazioni indicate ed illegittimo il provvedimento finale assunto dal Comitato Agevolazioni di M. Spa, la A. Srl ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

Con memoria recante motivi aggiunti in data 27 dicembre 2007, ritualmente notificata, la parte ricorrente ha proposto ulteriori doglianze avverso il provvedimento impugnato.

La M. S.p.a., costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del TAR n. 5165/2007 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, limitatamente al disposto recupero delle somme.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti in data 27 dicembre 2007, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

A) Violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990. Nel provvedimento impugnato non risultano in alcun modo indicate (neanche mediante rinvio o richiamo ad altri atti) le norme violate e le dichiarazioni mendaci contestate alla ricorrente, costituenti i presupposti di diritto e di fatto della determinazione amministrativa contestata. Il difetto risulta ancor più evidente se si considera che nel nostro ordinamento non vi è alcuna norma di legge espressa che escluda la compatibilità tra i due contributi richiesti da A. Srl e sanzioni le dichiarazioni mendaci nell’ambito di tali procedure. Peraltro, M. Spa era a conoscenza dei fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato sin dall’agosto 2004, ma ha disposto la revoca nel 2007 e, quindi, il lasso di tempo trascorso e l’affidamento ingenerato nella Società avrebbero dovuto indurre ad esprimere compiutamente le ragioni della revoca.

B) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione dei principi di buona fede e correttezza. M. Spa ha revocato l’intervento agevolativo perché A. Srl avrebbe beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche della Regione Veneto, ma, in realtà, la ricorrente non ha usufruito del contributo ex L.r. n. 8/1997, perché la Società ha rinunciato a tale contributo regionale prima ancora che alcuna somma le venisse corrisposta.

C) Violazione dell’articolo 9 della legge n. 123/1998. La norma che prevede e regola l’applicazione della sanzione amministrativa richiamata nel provvedimento impugnato (art. 9, l.n. 123/1998), fa riferimento a violazioni collegate a fatti imputabili al richiedente e non sanabili. A. Srl ha rinunciato al contributo e non ha ottenuto l’agevolazione regionale sull’investimento, così sanando le conseguenze del presunto comportamento illecito contestato da M. Spa.

D) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Nelle comunicazioni di avvio del procedimento inviate alla ricorrente si fa riferimento unicamente alla revoca dell’intervento agevolativo "per aver l’interessata beneficiato, a fronte del medesimo investimento, di altre agevolazioni pubbliche della Regione Veneto (v. divieto di cumulo) (scheda tecnica regione Veneto)…". Non si fa menzione di presunte "dichiarazioni mendacì e della possibilità di irrogare sanzioni per tali ragioni. Pertanto, sono state violate le regole partecipative poste a garanzia dell’interessato coinvolto nell’attività sanzionatoria.

E) Prescrizione del presunto illecito amministrativo e della possibilità di riscuotere somme a titolo di sanzione. L’illecito amministrativo contestato alla Società è prescritto in quanto, in assenza di specifiche disposizioni dettate al riguardo, va applicato l’art. 28 della legge n. 689/1989, secondo il quale il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

F) Illegittimità degli interessi. E’ illegittimo addebitare alla ricorrente l’importo degli interessi sino al 15.7.2007, perché M. Spa era a conoscenza dei fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato sin dall’agosto 2004 (cfr. il primo avviso di avvio del procedimento). M. Spa era a conoscenza del fatto che A. Srl avesse chiesto un finanziamento regionale avente ad oggetto il medesimo intervento sovvenzionato con il contributo ottenuto ex lege "Sabatinì ma, nonostante ciò, il provvedimento di revoca del finanziamento è intervenuto solo nel luglio 2007.

2. M. S.p.a. si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie, posto che la posizione del privato aspirante alla concessione di contributi e/o sovvenzioni pubbliche è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che il provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse (come nell’ipotesi oggetto della presente controversia); mentre essa ha la consistenza di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, qualora la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione o all’inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cons. Stato, Sez. V, n. 4062/ 2008).

4. Ciò posto, il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure proposte contro il provvedimento di revoca del contributo e di restituzione della somma corrisposta siano infondate e debbano essere respinte.

La A. S.r.l. in data 27 ottobre 1999 ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 1329/65 (cd. Legge Sabatini) per l’acquisto di un impianto di aspirazione/insuflaggio arie nei cumuli, un impianto di aspirazione arie esauste, un impianto di riciclo percolati agli umidificatori, per un costo totale di lire 743.148.000 (cfr. all. 1 parte resistente). L’operazione è stata ammessa all’intervento agevolativo con deliberazione del Comitato Agevolazioni M. Spa – Regione Veneto del 12 maggio 2000 (cfr. all. 2 parte resistente), ed è stato erogato, tramite Centrobanca Spa (la banca autorizzata ad operare con M. Spa, in qualità di gestore delle agevolazioni ex lege Sabatini) un contributo pari a lire 53.710.604 (corrispondenti ad Euro 27.739,21). Successivamente, con nota del 27 aprile 2004 (cfr. all. 3 parte resistente), la Giunta della Regione Veneto ha comunicato a M. Spa e, per conoscenza, al Ministero delle Attività Produttive, che, a fronte del medesimo predetto investimento, alla Società era stato riconosciuto un finanziamento agevolato ai sensi della legge regionale del Veneto n. 8/97, concesso con delibera GRV. n. 4836/99. Nella medesima comunicazione l’Amministrazione regionale ha evidenziato che l’Impresa, nel modulo di domanda, aveva dichiarato di non voler beneficiare di altre agevolazioni pubbliche per lo stesso progetto, mentre aveva già richiesto anche il beneficio di cui alla legge n. 1329/65.

Tale circostanza è stata, correttamente, considerata decisiva nella fattispecie,a nulla rilevando che l’altro contributo richiesto non sia stato in concreto erogato e sia stato rinunciato dalla beneficiaria una volta appreso che gli Enti competenti erano venuti a conoscenza della "doppia richiesta’.

Infatti, la Società, sottoscrivendo il modulo di richiesta di ammissione all’intervento contributivo e la dichiarazione allegata (mod. F/10 bis: all. 4 parte resistente), si era impegnata a rispettare il cd. divieto di cumulo, stabilito dal Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno vigente nell’anno 2000 (cfr. all. 5 parte resistente). Ciò induce a ritenere che, effettivamente, la A. S.r.l. abbia rilasciato una dichiarazione non veritiera, affermando di "… non aver ottenuto, né di avere richiesto, e si impegna a non richiedere, altre agevolazioni pubbliche a fronte del sopra citato acquisto/locazione di macchinari", mentre, in data 13 luglio 1999, aveva già inoltrato alla Regione Veneto la predetta richiesta di concessione di contributo in conto capitale ai sensi della legge regionale n. 8 del 1997, per l’importo di lire 156.750.000 (pari a Euro 80.954,62).

Sulla base di tali circostanze, M. Spa, con raccomandata a.r. del 4 agosto 2004, ha comunicato alla Società ricorrente l’avvio del procedimento di revoca dell’intervento agevolativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1090 e, poi, ha correttamente adottato l’atto di revoca, con conseguente invito di pagamento n. 1078/2007 (cfr. con raccomandata a/r del 18 luglio 2007: all. 7 parte resistente).

Tale atto non presenta i vizi contestati dalla ricorrente, perché dallo stesso sono chiaramente evincibili le ragioni di fatto (consistenti nelle descritte dichiarazioni non veritiere) e le ragioni giuridiche (inerenti la disciplina applicabile alla fattispecie) che hanno indotto la M. Spa, all’esito di una istruttoria adeguata al caso di specie, a revocare il contributo precedentemente concesso, in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento per la concessione delle agevolazioni al settore interno vigente nell’anno 2000, il quale, oltre a stabilire che "l’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali", prevede, al punto 5.3, lett. c), la revoca del contributo "nel caso di contributi concessi sulla base di dati o dichiarazioni inesatte o reticenti" (cfr. all. 5 parte resistente).

5. Ciò posto, va parzialmente accolta la domanda avente ad oggetto gli interessi richiesti sulla somma da restituire, in quanto, dagli atti di causa emerge che M. Spa era a conoscenza dei fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento impugnato sin dal 2004, perché il 27 aprile di tale anno la Regione Veneto l’ha informata che, con delibera di Giunta n. 4836/99, rettificata con DGR n. 3168/2000, era stato assegnato alla A. Srl un finanziamento di Euro 80.954,62 per la realizzazione di un "impianto di trattamento delle arie esauste all’interno della ristrutturazione trattamento rifiuti organici per compost’. In sostanza, da tale data M. Spa era a conoscenza del fatto che A. Srl avesse chiesto un finanziamento regionale avente ad oggetto il medesimo intervento sovvenzionato con il contributo ottenuto ex lege "Sabatini’. A fronte della notizia ricevuta nel 2004, la resistente ha adottato il provvedimento contestato a distanza di circa tre anni (il 26.6.2007) e, quindi, tale ritardo, non può essere imputato (a titolo di interessi) alla ricorrente.

Pertanto, gli interessi vanno computati dal 12.5.2000 (data di erogazione del contributo) al 27.4.2004 (data in cui la Regione Veneto ha comunicato alla M. Spa che la Società aveva chiesto un altro contributo relativo al medesimo investimento).

Ovviamente, ulteriori interessi sono dovuti a decorrere dalla notificazione dell’atto impugnato (18.7.2007) e sino all’effettivo versamento di quanto dovuto.

6. Infine, va accolta l’eccezione di prescrizione avente ad oggetto la sanzione irrogata.

Nella fattispecie, la sanzione trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 9 della legge n. 123 del 1998 (recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale "In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1 (che prevede la revoca nelle ipotesi di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, e per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili), si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito".

Tale disciplina non contiene disposizioni in tema di prescrizione e, quindi, occorre fare riferimento alla regola generale dettata in tema di sanzioni amministrative, secondo cui il diritto a riscuotere somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. art. 28 della legge n. 689 del 1989).

Nella fattispecie, è pacifico che la condotta che ha concretizzato l’illecito amministrativo contestato consista nell’aver reso dichiarazioni mendaci al fine di ottenere una doppia agevolazione. Tale condotta è stata posta in essere in occasione della redazione del mod. F/10 bis datato 7.03.2000 allegato alla richiesta di Centro Banca Spa del 29.3.2000.

Pertanto, deve ritenersi tardivo l’invito al pagamento della sanzione datato 26.6.2007, inviato alla Società ricorrente il 18.7.2007.

Al riguardo, come correttamente rappresentato dalla ricorrente, non si può attribuire efficacia interruttiva del termine di prescrizione agli avvisi di avvio del procedimento trasmessi da M. S.p.a., perché possono avere tale efficacia solo gli atti procedimentali che hanno il chiaro scopo di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, mentre nei citati avvisi non si fa nessun riferimento all’applicazione di eventuali sanzioni.

7. Le spese seguono il principio della soccombenza prevalente, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge la domanda avente ad oggetto la revoca del finanziamento e la restituzione della somma corrisposta ad A. S.r.l.;

– dispone la corresponsione degli interessi su tale somma dal 12.5.2000 al 27.4.2004, e dal momento della notificazione del provvedimento impugnato (18.7.2007), sino al soddisfo;

– accoglie l’eccezione di prescrizione avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata;

– condanna A. S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente, che si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila/00) euro, compresi gli onorari di causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa;

– dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione di copia della presente sentenza e del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per quanto di eventuale competenza..

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