T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto (n. 1928/2009) la sig.ra M.G.Z. ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, relativi alla selezione pubblica per progressione verticale per la copertura di n. 196 posti a tempo pieno indeterminato, categoria D, posizione economica D1, riservata al personale della Regione Lazio iscritto ai ruoli della Giunta regionale.

Con ordinanza n. 63/2010, adottata nella Camera di consiglio del 17.12.2009, è stato ordinato alla ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo i termini e le modalità specificamente indicati nella parte motiva, onerando la ricorrente a provvedervi ed a procedere al deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione comprovante l’adempimento di tale incombente. E’ stata, altresì, fissata per il prosieguo l’udienza del 13 maggio 2010.

Al fine del decidere, il Collegio osserva che la ricorrente non ha comprovato di aver adempiuto all’integrazione del contraddittorio nei termini e secondo le modalità impartite con l’ordinanza collegiale anzidetta, e che detta omissione rende improcedibile il ricorso per violazione del diritto di difesa delle parti nei confronti delle quali non è stato notificato il gravame, costituendo, altresì, una mancata ottemperanza all’ordinanza presidenziale di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio entro il termine fissato. (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. I, 5.4.2006, n. 2407)

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato, per mancata integrazione del contraddittorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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