Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 24-05-2011, n. 20483 Impedimento legittimo a comparire

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.10.2005, il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, dichiarò D.G. responsabile del reato di ricettazione di un assegno e lo condannò alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4500,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 25.11.2009, in riforma della decisione di primo grado, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 3000,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la nullità del giudizio di primo grado e della conseguente sentenza per rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire; 2) nullità della sentenza per modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento di primo grado, ed omessa notifica dell’estratto del verbale all’imputato; 3) mancata assunzione di prova decisiva per rigetto da parte della Corte d’Appello dell’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; 4) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 648 c.p..

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Risulta dagli atti del procedimento – che questa Corte può esaminare (anche indipendentemente dalle innovazioni contenute dalla L. n. 46 del 2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice del fatto – che il certificato medico prodotto all’udienza dibattimentale del 13.1.2004 attestava che D.G. era "affetto da sindrome influenzale con temperatura 38,5" e prescriveva giorni quattro di riposo e cure s.c, e che il giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di rinvio della difesa motivata dal legittimo impedimento dell’imputato, rilevando che "il mero stato influenzale non attesta un assoluto impedimento a comparire". La Corte d’Appello ha poi rigettato l’eccezione di nullità avanzata con il primo motivo d’appello, affermando che, in assenza dell’attestazione dell’impossibilità ad uscire, "il semplice stato influenzale, anche febbrile, non costituisce causa di impedimento assoluto, perchè la sintomatologia può essere tenuta sotto controllo con farmaci adatti, per il tempo dell’udienza e del viaggio".

Considerato che in tema di impedimento a comparire dell’imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato (v.Cass.S.U.,sent.n.36635/2005, rv. 231810), osserva il Collegio che il certificato medico prodotto attestava sindrome influenzale e uno stato febbrile con temperatura superiore ai 38 gradi per il giorno precedente a quello dell’udienza, e che i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore. Ne consegue che la valutazione del referto da parte di giudici di merito non appare adeguata.

L’accoglimento del primo motivo d’appello comporta l’annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, ed esonera dall’esame degli altri.

Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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