T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4598 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato e depositato nei termini i coniugi P., entrambi coltivatori diretti, impugnano, chiedendone l’annullamento la deliberazione con la quale, previa redazione dello stato di consistenza, è stata disposta- dall’Amministrazione intimata – l’immissione in possesso del terreno di loro proprietà.

Deducono i seguenti motivi:

1) Violazione della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e di ogni disposizione in tema di occupazione d’urgenza. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti.

2) Violazione dell’articolo 106 del dPR 24.7.1977 n.616. Incompetenza. Eccesso di potere per indeterminatezza del provvedimento.

3) Eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione della legge 8 agosto 1985 n. 431 e delle norme urbanistiche.

Si è costituito in giudizio con memoria di stile l’intimato Comune di S.Elia.

Con ordinanza cautelare n. 514 del 10 maggio 1990 è stata concessa la richiesta tutela cautelare.

Con Decreto presidenziale del 9 giugno 2010 è stata dichiarata la perenzione del ricorso de quo, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e 57, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 per mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione d’udienza.

A tale decreto hanno proposto opposizione i ricorrenti i quali hanno eccepito che alla comunicazione di avviso di perenzione ultraquinquennale del 23 settembre 2009 è seguita la nuova istanza di fissazione d’udienza dai medesimi sottoscritta, in data 17 febbraio 2010, vale a dire entro i sei mesi prescritti.

La causa è stata reiscritta nel ruolo ordinario e chiamata all’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 22 febbraio 2011, ed è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Coltivatori diretti di un terreno, destinato alla olivicoltura, impugnano il decreto di immissione in possesso emanato dal Comune intimato nei loro confronti.

Deducono la violazione della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e di ogni disposizione in tema di occupazione d’urgenza e l’eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti.

Nella deliberazione della Giunta municipale allegata all’avviso di immissione in possesso non risulterebbe indicata la deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stata disposta la realizzazione di una piazza sul terreno dei ricorrenti.

Vi sarebbe un riferimento agli estremi di una precedente delibera della Giunta comunale, di approvazione del progetto, e verrebbe indicata l’urgenza del possesso nell’esigenza di evitare la lievitazione dei costi, ma null’altro.

Da ciò si dedurrebbe che la delibera della Giunta sarebbe espressione della volontà di tale organo ma non troverebbe alcun fondamento negli strumenti urbanistici del Comune e tanto meno in una delibera del Consiglio comunale, come richiesto dalla norma in precedenza richiamata e che si assume violata.

La censura è fondata.

"In materia di occupazione di aree private per l’esecuzione di opere pubbliche, la delibera della Giunta comunale adottata ai sensi dell’art. 1 comma 5, l. 3 gennaio 1978 n. 1 come variante allo strumento urbanistico necessita dell’approvazione regionale e finché questa non sia intervenuta non può formare il presupposto di occupazione d’urgenza." (Consiglio Stato, sez. IV, 27 luglio 2007, n. 4199; sez. IV, 18 marzo 2002, n. 1609; sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3067; sez. IV, 6 novembre 1998, n. 1437)

Inoltre, secondo quanto chiarito in tema dalla giurisprudenza amministrativa ai sensi dell’art. 106, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il potere di disporre l’occupazione d’urgenza di beni immobili spetta esclusivamente al Consiglio comunale e non alla Giunta comunale o al Sindaco, salvo che quest’ultimo non sia stato espressamente delegato.

(Consiglio Stato, sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7898).

Poiché nel caso in esame l’atto gravato non contiene alcun riferimento allo strumento urbanistico e nemmeno ad una delibera precedente del Consiglio comunale né il Comune replica, sul punto deve dedursi che, effettivamente l’atto impugnato costituisce l’unico provvedimento con il quale si è deliberato di realizzare la piazza cittadina, avulso da un qualunque procedimento urbanistico.

La censura appena esaminata dà conto, pertanto, della fondatezza della prima e della seconda censura con la quale i ricorrenti lamentano anche la violazione dell’articolo 106 del DPR 161 del 1977 per difetto di competenza dell’autorità che ha provveduto – la Giunta comunale – rispetto a quella titolare del relativo potere – il Consiglio comunale.

Fondata, si rivela, infine, anche la terza censura con la quale i ricorrenti si dolgono dell’

eccesso di potere per sviamento.

La Giunta comunale, infatti, non avrebbe potuto operare senza e al di là di ogni previsione urbanistica e in una composizione (tre membri sui sette della sua composizione) così ridotta.

Il ricorso, alla luce della argomentazioni svolte, deve essere, pertanto accolto.

Le spese di lite vengono liquidate in Euro 1.500,00 di cui Euro 500 per spese di giustizia e poste a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Accoglie il ricorso proposto dai signori D.C.A. e P.A. e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite così come liquidate in motivazione in favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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