T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4596 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che parte ricorrente – partecipante al concorso per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, ed esclusa da detta selezione per "aver presentato, nell’anno 2008, domanda di partecipazione al concorso pubblico nel Corpo di Polizia Penitenziaria" – si è gravato, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, avverso sia il citato provvedimento di esclusione che (avverso) il bando del concorso nella parte in cui (art.2 comma 4) prevede detta clausola;

Considerato che il ricorso in questione risulta notificato solamente alla resistente amministrazione in data 27.1.2010; e non anche ad almeno uno dei vincitori del concorso stesso indicati nel d.m., datato 11.12.2009, di approvazione della graduatoria e di nomina dei relativi vincitori: d.m. che la stessa parte ricorrente ha allegato al gravame oggetto di scrutinio e che non risulta neanche formalmente impugnato;

Considerato, pertanto, che il ricorso, non essendo stata impugnata la citata graduatoria non essendo stato notificato ad almeno uno dei contraddittori necessari, è manifestamente inammissibile;

Visto ed applicato l’art.73 c.3 del C.p.a.;

Considerato le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

dichiara, come da motivazione, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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