Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 24-05-2011, n. 20481 Cause di non punibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Nola,meglio indicata in epigrafe, che ha prosciolto N.N. e N.M. N. dal reato di circonvenzione d’incapace, in danno della propria, rispettivamente, madre e nonna S.I., ravvisando l’esimente di cui all’art. 649 c.p.., ricorrono il P.M. e la parte civile N.A. chiedendo l’annullamento del provvedimento.

1.1 In particolare il P.M. deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, e la carenza e illogicità della sentenza perchè il GUP ha escluso che possa ravvisarsi nel reato in esame il requisito della violenza, che porterebbe ad escludere l’esimente di cui all’art. 649 c.p..

Afferma il ricorrente che la Corte Suprema si è già espressa ravvisando l’elemento della violenza alla persona in qualsiasi forma di coartazione della libertà fisica della persona che venga costretta a fare, tollerare. omettere qualcosa e che il GUP non si sarebbe attenuto a tale ambito interpretativo quando ha ravvisato nella condotta dei due imputati la semplice induzione 0 suggestione della persona offesa.

1.2 La difesa della parte civile, N.A., deduce:

a) l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 649 c.p. richiamando il concetto di violenza alla persona individuato nella sentenza della Suprema Corte n. 12403 del 2009;

b) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur essendoci in atti la prova della minorata capacità di intendere e volere dell’anziana signora la condotta illecita dei familiari viene valutata come semplice induzione e/o suggestione dell’anziana signora, escludendo che tali condotte siano connotate dalla violenza.
Motivi della decisione

2. Entrambi i ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati.

2.1 Va, infatti, osservato che la giurisprudenza datata, ripetuta e consolidata di questa sezione, che questo Collegio condivide e fa propria, è nel senso che per aversi l’esclusione della causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 649 c.p., comma 3, del delitto contro il patrimonio diverso da quelli previsti dagli artt. 628, 629 e 630 c.p., occorre che il reato sia commesso con violenza alla persona sicchè è da escludersi che tale esclusione possa riguardare il reato commesso con minaccia o mera violenza psichica.

E ciò, anche per evitare una interpretazione estensiva in malam partem.

2.2 La violenza, infatti, è elemento fenomenico ben diverso dalla minaccia, sicchè quest’ ultima non può ritenersi ricompresa nei modi di espressione della prima, che implica necessariamente l’impiego di un’energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa; la minaccia è invece l’annuncio, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui (Cass. Sez. 2, 27.2-19.3.2009 n. i24O3; Cass. Sez. 2A, 29.3-21.6.2007n. 19651). Rv.

248031; sez. 2, sent. 28686/2010).

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M. e della parte civile N. A., condanna il N. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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