T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4585 aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato alla Regione Lazio in data 13 ottobre 2010 e depositato il successivo 29 ottobre 2010, la ricorrente impugna la nota in data 10 giugno 2010, con la quale la Regione Lazio – Dipartimento Economico ed Occupazionale l’ha informata che, "con Determinazione Dipartimentale n. C0970 del 23.04.2010, rettificata con Determinazione n. C1289 del 04.06.2010", è stata formalizzata "la non ammissibilità della domanda" dalla medesima presentata per l’erogazione dell’"aiuto" di cui al bando pubblico del maggio 2008 – Misura 113 "Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli", chiedendone l’annullamento.

In particolare, la ricorrente – dopo aver premesso di essere "imprenditrice agricola" – espone:

– di aver chiesto di usufruire di una provvidenza approntata dalla Regione Lazio, indicata come "misura 113", consistente nel collocamento in pensione anticipato "alla condizione… del trasferimento dell’azienda agricola a una persona giovane…", rispetto alla quale è approntata un’ulteriore serie di benefici;

– che, con nota in data 21 ottobre 2009, le veniva preannunciato il rigetto, a motivo che "il rilevatario non corrisponde alle caratteristiche stabilite all’art. 6 della misura 113 del bando", ossia "non ha la qualifica di IAP e non ha presentato domanda ai sensi della misura 112";

– che, nonostante l’inoltro di osservazioni, la Regione Lazio le comunicava la decisione di rigetto.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DI LEGGE (IL REGOLAMENTO CE 1698/06) E DEL BANDO PER IL PENSIONAMENTO – MISURA 113 DEL MAGGIO 2008. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA" DELLA MOTIVAZIONE, tenuto conto che il bando, in nessuna delle sue parti, "contiene la specifica affermazione che la domanda debba essere preceduta, accompagnata o seguita dalla domanda del rilevatario di accesso alla (diversa) misura 112";

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’OMESSO ESAME DI UN ELEMENTO DECISIVO E QUINDI PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, OVVERO PER INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE, atteso che il rilevatario ha presentato – seppure non contestualmente alla domanda per la misura 113 – domanda di accesso alla misura 112.

Con atto in data 22 novembre 2010 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel contempo – ha sostenuto la legittimità del proprio operato.

Alla camera di consiglio del 25 novembre 2010 la ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In data 9 aprile 2011 la ricorrente ha prodotto una memoria, con la quale ha reiterato le censure già sollevate.

All’udienza pubblica del 21 aprile 2011 – nel corso della quale il Presidente del Collegio ha rappresentato alla ricorrente, in ossequio al disposto di cui all’art. 73, comma 3, cod.proc.amm., la possibilità di porre a fondamento della decisione l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, dandone atto a verbale – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto nella narrativa che precede, già nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, da individuare in uno dei soggetti indicati nell’elenco A, denominato "Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento", riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della determinazione n. C0970 del 23 aprile 2010.

Nonostante la replica del difensore della ricorrente, resa nel corso dell’udienza pubblica del 21 aprile 2011, l’avviso del Collegio non è mutato e, dunque, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, del cod.proc.amm..

1.1. La disamina della documentazione agli atti e, in particolare, della determinazione di cui sopra rivela che:

– lo stanziamento previsto nel bando per la Misura 113 di Euro 3.679.188,00 è risultato insufficiente alla copertura totale delle domande ritenute ammissibili;

– è stata, pertanto, necessaria la predisposizione di una graduatoria unica regionale "in base al punteggio riconosciuto ed alle priorità assolute in applicazione di quanto previsto dal bando";

– per l’ipotesi della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, è stata comunque prevista l’opportunità di procedere al finanziamento "delle domande di aiuto ammissibili e non finanziabili secondo l’ordine di graduatoria".

In sintesi, risultano approvati tre elenchi:

– il primo contempla le "domande di aiuto ammissibili e finanziabili per un totale di aiuto" di "Euro 3.673.150,38 per tutto il periodo di programmazione";

– il secondo riporta le "domande di aiuto ammissibili e non finanziabili";

– il terzo ed ultimo ricomprende le "domande non ammissibili", tra cui figura anche il nominativo della ricorrente.

1.2. Ciò premesso, appare evidente che nella determinazione n. C0970 del 23 aprile 2010 – la quale, in verità, costituisce l’unico provvedimento lesivo della situazione soggettiva della ricorrente – figurano controinteressati, ossia soggetti portatori di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione della ricorrente (cd. interesse sostanziale), nominativamente indicati (c.d. elemento formale), titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.

Tali soggetti sono da individuare nei beneficiari del finanziamento, indicati nell’elenco A, i quali – per effetto del riconoscimento del finanziamento alla ricorrente nonché tenuto conto dell’insufficienza dello stanziamento – vedrebbero ridotto (o, addirittura, annullato) il proprio contributo e, quindi, risulterebbero inequivocabilmente svantaggiati dall’eventuale buon esito dell’impugnativa proposta.

In altre parole, sussistono le condizioni per affermare che, nel caso in esame, ricorre un procedimento di tipo concorsuale, in ragione del quale – fissato uno stanziamento complessivo "insufficiente alla copertura totale delle domande di aiuto" – l’inserimento nella graduatoria delle "domande di aiuto ammissibili e finanziabili" di un nuovo aspirante non può che comportare, come conseguenza ed effetto necessario, l’esclusione o la riduzione dell’importo per soggetti già collocati in graduatoria.

E’, pertanto, evidente che, rispetto a detti soggetti, sussiste l’interesse alla conservazione dell’atto nei medesimi termini in cui lo stesso risulta adottato e, pertanto, i soggetti in questione vanno qualificati come controinteressati.

Del resto, anche in giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che:

– in una procedura di concessione di aiuti finanziari, allorché la stessa comporti la formulazione di una graduatoria e l’assegnazione degli aiuti medesimi solo ai soggetti utilmente collocati, non è possibile individuare soggetti controinteressati ove si contesti la mera esclusione e/o la non ammissione dalla selezione prima della formazione della graduatoria;

– al contrario, ove si contesti – come nel caso di specie – la non ammissione al "sostegno" economico dopo la redazione della graduatoria, sussiste l’obbligo di evocare in giudizio i beneficiari del sostegno (i quali verrebbero a perdere il finanziamento per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili e, dunque, rivestono la posizione di controinteressati), pena l’inammissibilità del ricorso (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5460; C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2453; C.d.S., Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4107; C.d.S., Sez. VI, 1 luglio 2003; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 marzo 2011, n. 414; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 16)

Da quanto esposto necessariamente consegue che la ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notifica del ricorso anche ad almeno uno dei controinteressati, così come sopra individuati, in applicazione dell’art. 41 cod. proc. amm..

Tenuto conto che ciò non è avvenuto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della Regione Lazio in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9245/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *