Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 24-05-2011, n. 20551 Affidamento in prova Istituti di prevenzione e di pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, pronunciando sulla domanda di ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, al beneficio della detenzione domiciliare, proposta da D. P., detenuto in espiazione di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata in data 19 marzo 2010, con fine pena previsto per il prossimo 11 agosto 2011, ha applicato al D. la misura della semilibertà.

A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, considerate la gravità dei reati in espiazione (due condanne per violazione della normativa in materia di stupefacenti, una delle quali con l’ulteriore reato di detenzione illegale di armi) e l’esigenza di un controllo più pregnante del D., al quale era già stata condonata una parte rilevante della pena inflittagli (3 anni) in forza della legge n. 241 del 2006; mentre, con riguardo alla pur richiesta detenzione domiciliare, il Tribunale ha osservato che essa avrebbe precluso il trattamento rieducativo del condannato, già notevolmente ridotto per l’applicazione dell’indulto, cosicchè misura più adeguata alla duplice esigenza di contenimento e rieducazione, in vista di un sano reinserimento del condannato nel contesto sociale e lavorativo, si appalesava la semilibertà anche per la concreta opportunità lavorativa dell’Ambrosio, già assunto dal 24 ottobre 2007, con mansioni di operaio edile presso l’impresa "Autotrasporto e Movimento Terra" di C.S., con sede in provincia di Napoli, sulla quale erano state acquisite positive informazioni dai Carabinieri di Gragnano.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, denunciando la violazione di legge per ultrapetizione, avendo il Tribunale di sorveglianza ammesso il condannato a misura alternativa diversa e più gravosa rispetto ai benefici richiesti, e la contraddittorietà della motivazione, posto che, da un lato, si afferma la pericolosità sociale dell’istante tale da inibire l’applicazione del richiesto beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, e, dall’altro, si sostiene l’adeguatezza risocializzante della misura della semilibertà per la documentata attività lavorativa intrapresa.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con memoria del 5 ottobre 2010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

In accordo con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11826 del 10/02/2009, dep. il 18/03/2009, Rv. 243039), va escluso che la decisione del Tribunale di sorveglianza sia viziata da ultrapetizione quando il beneficio non espressamente richiesto è, tuttavia, compatibile con quello che ha formato oggetto della domanda e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo in funzione del progressivo recupero di spazi di autonomia e opportunità risocializzante, che risultano coerenti con quelli garantiti dalla misura esplicitamente richiesta e rispondenti all’interesse del condannato.

Ricorre, invece, un vizio sussumibile nella violazione di legge o nel difetto di motivazione per illegittimità o contraddittorietà della risposta giudiziale in assenza di corrispondente domanda, ogni qual volta il pronunciamento giurisdizionale abbia per oggetto una misura realmente altra rispetto a quella richiesta in materia riservata alla libera determinazione del condannato, qual’è la scelta tra le misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 762 dell’8/02/1995, dep. 22/04/1995, Rv. 201601).

Nella fattispecie, avendo il D. richiesto, seppure in via subordinata all’affidamento in prova al servizio sociale, anche la misura della detenzione domiciliare caratterizzata da requisiti di contenimento e opportunità trattamentali non dissimili da quelli della semilibertà, la quale non è beneficio incompatibile con la detenzione domiciliare, ne discende la legittima ammissione del condannato alla semilibertà, seppure non espressamente richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza di Napoli.

4.2 E’ infondato anche il secondo motivo col quale il ricorrente deduce la contraddittorietà e, comunque, la carenza della motivazione.

La misura adottata, come indicato nell’ordinanza impugnata e previsto dalla normativa penitenziaria, risponde ad una logica di adeguato e graduale reinserimento del reo nel contesto sociale e lavorativo, che, pur tenendo conto del passato criminale dell’istante e della conseguente necessità di un trattamento rieducativo, valorizza le attuali e concrete opportunità di avvio di un processo di restituzione ad un onesto stile di vita.

Discende il rigetto del ricorso senza ulteriori provvedimenti, trattandosi di impugnazione proposta dal Pubblico ministero.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *