Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 24-05-2011, n. 20550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto depositato il 17 marzo 2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da O.B.Y., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuora che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda dell’ O. di espulsione dal territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, con successive modificazioni, motivando sul rilievo che l’ O. era stato condannato per il delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ai sensi dell’art. 80, stesso D.P.R., seppure con le applicate circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla detta aggravante, e, quindi, per un reato compreso nel catalogo dei delitti previsti dall’art. 407 cod. proc. pen. come ostativi all’applicazione dell’invocata sanzione sostitutiva.

2. Ricorre per cassazione l’ O., tramite il difensore di fiducia, adducendo due motivi: il primo, in rito, per avere il Presidente erroneamente deliberato de plano, senza convocare e previamente sentire le parti, in violazione del principio del contraddittorio a presidio del giusto processo, denunciando l’inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.;

il secondo per violazione o erronea applicazione della norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, e, comunque, per vizio della motivazione in punto di negata ricorrenza dei presupposti per applicare la sanzione sostitutiva dell’espulsione dal territorio nazionale.

Il ricorrente contesta la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto ostativa alla sanzione sostitutiva, da lui richiesta, l’intervenuta condanna per uno dei reati previsti dall’art. 407 cod. proc. pen., indipendentemente dalla considerazione delle circostanze attenuanti in concreto applicate e dal conseguente giudizio di comparazione con la ravvisata aggravante.

Siffatta interpretazione sarebbe contraria alla lettera e allo scopo della norma, e contraddetta dalla rilevanza attribuita ad altri fini (come la durata del termine di prescrizione) al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti del reato.

Aggiunge il ricorrente che il perdurare degli effetti sfavorevoli al reo derivanti dalla circostanza aggravante ostativa, nonostante l’applicazione di circostanze attenuanti ad essa equivalenti, si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio prevista dall’art. 27 Cost., e, dovendo comunque applicarsi la sanzione dell’espulsione a pena espiata, risulterebbe contraddittorio e inutilmente dispendioso, contro ogni principio di buon andamento anche economico della pubblica amministrazione, posticipare l’espulsione al termine dell’esecuzione della pena.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha ritenuto, innanzitutto, infondata la denunciata violazione di norma processuale, essendo il provvedimento del Presidente del Tribunale, adottato de plano, fondato sulla palese insussistenza delle condizioni di legge per l’accoglimento della domanda; e ha confutato la doglianza interpretativa, richiamando l’orientamento di questo giudice di legittimità, in subiecta materia (sentenza n. 25156 del 2007), sulla preminenza da attribuire al reato ostativo contestato e sussistente rispetto a quello ritenuto in sentenza ai soli fini della determinazione della pena, secondo i criteri ermeneutici già applicati per risolvere analoghi problemi insorti con riguardo ad altri istituti (condanne per reati ostativi, ex art. 4-bis Ord. Pen., all’ammissione ai benefici penitenziari e simili).
Motivi della decisione

Il primo motivo è fondato e assorbente.

Il procedimento instaurato a seguito di opposizione al Tribunale di sorveglianza avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza che dispone l’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen..

Nella fattispecie il procedimento di sorveglianza deve seguire il modulo, a contraddicono pieno, previsto dal suddetto art. 666, commi 3 e 4, poichè la proposta opposizione pone questioni di interpretazione giuridica che non tollerano il procedimento "de plano" pure previsto dallo stesso art. 666, comma 2, solo nel caso in cui la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, ipotesi, entrambe, non ricorrenti nel caso in esame.

Discende la nullità assoluta dell’impugnato provvedimento e il conseguente annullamento di esso, perchè adottato senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e ai difensori e senza la necessaria partecipazione all’udienza del difensore e del pubblico ministero (conformi: Sez. 1, n. 24733 del 4/06/2008, dep. il 18/06/2008, Mani, Rv. 240598; Sez. 1, n. 7144 del 7/02/2008, dep. il 41/02/2008, El Tyjany, Rv. 239167, con richiamo di Corte cost. ord. n. 226 del 2004).

L’annullamento va disposto senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari per l’ulteriore corso.

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