T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4581 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 novembre 2005 e depositato il successivo 29 novembre 2005, la ricorrente impugna l’ordinanza prot. n. 1937/2004/dt con la quale, in data 27 settembre 2005, il Prefetto di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. POR4000012435, chiedendone l’annullamento.

A tale fine la ricorrente – dopo aver introdotto la questione della giurisdizione e conseguentemente sostenuto la spettanza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo – deduce i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 203, COMMI 1 BIS, E 204, COMMA 1, DEL C.D.S., in quanto l’ordinanza prefettizia impugnata non è stata adottata entro il termine perentorio di 210 gg. decorrenti dalla data di presentazione del ricorso o da quella della sua spedizione postale, decorso il quale "il ricorso si intende accolto".

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 203, COMMA 1, DEL C.D.S.. MANCATA AUDIZIONE PERSONALE DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 241/90. DIFETTO DI ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI, atteso che l’ordinanza impugnata non reca in calce "alcuna indicazione né dell’autorità cui è possibile ricorrere né del relativo termine di proposizione del ricorso".

4. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI PRESUPPOSTI ESSENZIALI E DELLA MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA E ILLOGICA.

Con atto depositato in data 2 dicembre 2005 si sono costituite le Amministrazioni intimate, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la stessa ricorrente introduce – così esonerando dalle incombenze di cui all’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm. – la questione della giurisdizione.

In particolare, sostiene "la competenza del G.A. a conoscere della presente controversia" in ragione della natura meramente procedimentale del provvedimento impugnato.

Tale tesi non è condivisibile.

Stante il disposto degli artt. 204 bis e 205 del codice della strada e tenuto, altresì, conto dell’orientamento della giurisprudenza in materia, l’ordinanza prefettizia in parola è da ritenere, infatti, impugnabile esclusivamente innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Come emerge dal dato testuale, le su richiamate previsioni di legge statuiscono la competenza esclusiva dell’a.g.o. ad esaminare le controversie in materia di contravvenzioni al codice della strada e in ordine ai relativi provvedimenti prefettizi.

In aderenza a tali prescrizioni, la possibilità di ravvisare un concorrente potere di intervento della giurisdizione amministrativa non può che essere ragionevolmente esclusa, e ciò anche con riguardo al provvedimento di inammissibilità adottato sul ricorso proposto ex art. 203 c.d.s. dal presunto trasgressore, non potendo la giurisdizione amministrativa radicarsi per l’esclusiva ragione che il successivo art. 205 non prevede espressamente che le ordinanze prefettizie che dichiarano l’inammissibilità del ricorso possano essere impugnate con il rimedio dell’opposizione (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 30 settembre 2010, n. 32631; Tar Lombardia, Milano, III, 31 luglio 2009, n. 4563).

Ciò detto, va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, al quale la ricorrente potrà, pertanto, rivolgersi ai sensi dell’art. 11 del cod.proc.amm..

Anche tenuto conto della carenza, nel provvedimento, di indicazioni in ordine all’autorità giudiziaria a cui proporre ricorso, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10785/2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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