Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 24-05-2011, n. 20585 ebbrezza patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza pronunziata in data 19 aprile 2010, il GIP del Tribunale di L’Aquila applicava, ex art. 444 c.p., a V.A. – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), accertata in (OMISSIS) – concesse le attenuanti generiche, la pena di mesi DUE, giorni VENTI di arresto ed Euro 1.500 di ammenda; pena sostituita ex L. n. 689 del 1981, art. 53 e rideterminata.

In complessivi Euro 3.750,00 di ammenda, da pagarsi in dieci rate mensili dell’importo di Euro 470,00, cadauna.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di L’Aquila denunziando il vizio di violazione di legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all’imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (non trattandosi di pena accessoria, espressamente esclusa dal disposto dell’art. 445 c.p.p., comma 1) conseguente ex lege, per il periodo indicato nell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), alla condanna pronunziata anche in sede di patteggiamento.

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, al giudice del merito limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

Il proposto ricorso è fondato e va accolto.

Alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione accessoria de qua deve esser applicata in via autonoma dal Giudice di prime cure anche in caso di patteggiamento, conseguendo di diritto all’applicazione della pena principale, come previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2.

Esula peraltro l’applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria dati oggetto dell’accordo concluso tra le parti, limitatamente alla misura della pena (cfr. Sez. 6 n. 45687 del 20 novembre 2008 – dep. 10 dicembre 2008 – imp. P.G. in proc. Cuomo).

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata limitatamente all’omessa applicazione di detta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, sul punto, al Tribunale di L’Aquila.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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