Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna il provvedimento n. 2003 del 5 agosto 2010 con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Motivi della decisione
il ricorso è fondato e deve essere respinto;
Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui è stato dedotto il difetto d’istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato che non indicherebbe le ragioni per cui l’autorità consolare ha ritenuto non genuino il documento utilizzato per la richiesta di visto d’ingresso;
Considerato che, secondo quanto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato è stata respinta in quanto il passaporto presentato è diverso da quello indicato nel nulla osta e, pertanto, sussisterebbero "fondati dubbi" circa la reale identità del richiedente;
Considerato che la mera diversità del passaporto utilizzato ai fini della richiesta di nulla osta rispetto a quello indicato nella richiesta di visto d’ingresso non comprova in maniera inequivoca la falsità del secondo documento anche alla luce dello smarrimento del primo passaporto dedotto dal ricorrente;
Considerato che anche con la nota del 17 dicembre 2010 il Consolato Generale d’Italia a Lagos non ha indicato gli specifici accertamenti effettuati né le ragioni comprovanti la falsità del documento presentato ai fini del rilascio del visto limitandosi a desumere dubbi circa la genuinità dell’atto dal mero smarrimento del titolo utilizzato per la richiesta di nulla osta;
Considerato che la falsità del passaporto deve essere desunta o, almeno, supportata da specifici elementi di fatto e non unicamente da meri argomenti di ordine logico come, invece, è avvenuto nella fattispecie;
Considerato che la fondatezza delle censure esaminate impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato;
Considerato che il Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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