Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 24-05-2011, n. 20584 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso proposto da S.G..
Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 30 marzo 2010, il Tribunale di Varese respingeva le richieste di riesame proposte dai difensori di S.G. e di B.M. ex artt. 257 e 324 cod. proc. pen., avverso il decreto 15 marzo 2010 con cui la Procura della Repubblica di Busto Arsizio aveva convalidato i sequestri, eseguiti d’iniziativa da personale del Commissariato di P. S. di Gallarate sia della somma di Euro 12.925 (rinvenuta in parte sulla persona del S.: indagato per l’illecita detenzione di cocaina ed in parte sulla di lui automobile) sia di quella di Euro 137.300, rinvenuta, a seguito di perquisizione dell’abitazione utilizzata dall’indagato e dai famigliari, in parte all’interno di un cassetto dell’armadio ed in parte custodita in una cassetta di metallo riposta nello stesso armadio della camera da letto in uso al predetto, ma aperta con chiavi fornite alla P.G. dalla madre convivente: B.M., Ricorrono per cassazione l’indagato S.G. – e B. M. quale persona avente diritto alla restituzione della maggior somma di Euro 137.300. Deducono la violazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen,. non avendo il provvedimento impugnato indicato la specifica finalità probatoria posta a base dell’adozione e del mantenimento del provvedimento cautelare. L’esigenza di accertare se la somma di danaro derivi da attività di spaccio ovvero se appartenga legittimamente a terzi estranei al reato ipotizzato nulla avrebbe a che vedere, secondo i ricorrenti, con le esigenze probatorie attesochè altro è giustificare la necessità del vincolo sulla somma di danaro; altro è indagare sulla proprietà della cosa.

Peraltro non può esser sottoposta a sequestro probatorio una somma di danaro ritenuta corpo del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, come sostenuto dal Giudice di legittimità, poichè la prova del reato non discende dalla res in sequestro ma dagli atti di indagine relativi al fatto del suo rinvenimento. Conclusivamente quindi l’ordinanza impugnata è carente, nella parte motiva, ad avviso dei ricorrenti, laddove non specifica per quale finalità probatoria, giuridicamente tutelate, risulti giustificato il provvedimento di sequestro.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi appaiono infondati e devono quindi esser respinti, con ogni ulteriore conseguenza di legge a carico degli istanti.

Il provvedimento impugnato risulta del tutto immune dal denunziato vizio di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen., esclusivamente proponibile in questa sede ex art. 324 cod. proc. pen.. Il Tribunale ha infatti opportunamente e puntualmente evidenziato la sussistenza del fumus commissi delicti, atteso l’arresto in flagranza del S., sorpreso dalla P.G. in possesso di due dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina, che deteneva nella tasca dei pantaloni, nonchè di altre di quattordici dosi della medesima sostanza, del peso lordo di circa UN grammo cadauna – confezionate con modalità del tutto simili alle altre due dosi – e contenute in più tasche di alcuni giubbotti risposti nell’armadio della camera da letto che l’indagato occupava nell’abitazione dei genitori; donde prima facie la verosimile esclusione della riconducibilità del fatto all’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Ciò posto, non pare possa revocarsi in dubbio, come peraltro sottolineato nella parte motiva dell’ordinanza impugnata, che la somma di Euro 12.925,00, in parte rinvenuta sulla persona dello stesso S. ed in parte all’interno dell’abitacolo della sua automobile sia da ritenere all’indagato appartenente. Nè potrebbe obiettivamente escludersi che la stessa costituisca provento o profitto di attività illecita, molto verosimilmente riconnessa alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, dovendo ritenersi logicamente incompatibile con una diversa provenienza, il fatto di detenere (rectius: di "occultare") una somma così ingente in parte sulla persona in parte nell’abitacolo di un’automobile, senzachè siano state neppure dedotte apprezzabili ragioni a giustificazione di una siffatta "modalità" di custodia del danaro.

L’ancor maggiore entità della somma di danaro rinvenuta in parte (per 5.500,00) custodita in un cassetto dell’armadio della camera da letto in uso all’indagato ed in parte ben più rilevante (per 131.000,00 sempre in contanti) all’interno della valigetta, riposta nello stesso armadio ed aperta con chiavi detenute dalla madre del prevenuto (e da costei rivendicata quale esclusiva proprietaria), oltre a render vieppiù plausibili le considerazioni testè esposte sulle sospette modalità di "occultamento", conduce a smentire vuoi l’asserita appartenenza esclusiva della intera somma alla madre vuoi l’"esclusiva" lecita provenienza. Ha al riguardo opportunamente sottolineato il Tribunale del riesame, la patente sproporzione di una così ingente disponibilità di danaro contante rispetto alle capacità economiche e di reddito sia della B. (casalinga) che del figlio S.G. (dimorante in quella camera da letto da cinque giorni prima del sequestro) quale percettore di redditi lordi compresi, fino all’anno 2009, tra i 15.000,00 e di 19.000,00 Euro annui.

Quanto fin qui esposto, consente di affermare che, salvo ogni necessario approfondimento investigativo volto ad acclarare con certezza la assai verosimile provenienza di tutte le somme di danaro dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti esercitata dall’indagato S.G. (come peraltro ribadito dallo stesso P.M. nel decreto di convalida del sequestro), avendo le indagini preso avvio meno di quindici giorni prima della pronunzia dell’ordinanza impugnata, non può non convenirsi in ordine alla legittimità del disposto mantenimento, a fini probatori, del sequestro di cose pertinenti al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, configurabile nei fatti, visto che il possesso delle somme di danaro, quale indiscusso provento o profitto dello spaccio, potrebbe contribuire a suffragarne la sussistenza. Nè potrebbe comunque allo stato escludersi la facoltà per il P.M. di avanzare al GIP istanza di conversione del sequestro probatorio in preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 2 onde assicurare la futura confisca del danaro stesso, à sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 – sexies conv. con modificazioni, nella L. n. 356 del 1992.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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