T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4635 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

la ricorrente impugna il provvedimento del 9.2.2011 con cui l’Ambasciata d’Italia a New Delhi ha respinto la richiesta di visto per turismo presentata dalla predetta;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con due censure tra loro connesse la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di eccesso di potere e violazione del d. lgs. n. 286/98 e del d.p.r. n. 394/99 nonché dell’art. 10 bis l. n. 241/90 in quanto la stessa sarebbe in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del visto e, comunque, non avrebbe ricevuto il preavviso di rigetto propedeutico all’adozione del gravato diniego;

Considerato che i motivi in esame sono infondati;

Considerato, in particolare, che, secondo quanto evidenziato da questo Tribunale in numerosi precedenti (TAR Lazio – Roma n. 2934/11; TAR Lazio – Roma n. 12817/09; TAR Lazio – Roma n. 8533/09), ai fini del rilascio del visto, lo straniero deve fornire prova idonea della veridicità della finalità dichiarata a fondamento dell’ingresso in Italia (nella fattispecie: turismo) e dell’intenzione di rientrare nel Paese di provenienza onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio";

Considerato che dalla documentazione trasmessa dall’Ambasciata con nota n. 905 del 14/04/11 emerge che la ricorrente al momento della presentazione della richiesta di visto non ha fornito prova alcuna del possesso in Patria di idonee fonti di reddito o dell’esistenza di altre circostanze da cui desumere il suo interesse a fare rientro nel Paese di provenienza;

Considerato, poi, che l’invitante non ha comprovato i mezzi economici di cui dispone per il mantenimento della ricorrente;

Considerato che le circostanze in esame inducono il Tribunale a ritenere che la ricorrente non abbia fornito prova idonea delle effettive finalità del viaggio e della volontà di lasciare l’Italia con conseguente probabilità di "rischio migratorio";

Considerato che, per questi motivi, la valutazione operata dall’amministrazione risulta nel merito immune dalle censure prospettate dalla ricorrente;

Considerato che la correttezza sostanziale e la natura vincolata del provvedimento impugnato ostano, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, all’annullamento giurisdizionale richiesto dalla ricorrente in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

Ritenuto, infine, di dovere revocare il patrocinio a spese dello Stato, disposto con provvedimento dell’apposita Commissione in data 22 marzo 2011;

Considerato, infatti, che la ricorrente, cittadina straniera, non è (né potrebbe essere, stante il provvedimento che ha richiesto) regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

Considerato che tale condizione (regolare soggiorno) è prevista dall’art. 119 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione; art. 142 del testo unico);

Ritenuto, pertanto, in applicazione dell’art. 136, secondo comma, del medesimo testo unico, di disporre la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art. 14 dell’allegato 2 del d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore degli enti resistenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) revoca il beneficio del gratuito patrocinio concesso con provvedimento del 22 marzo 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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