Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 19773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.M. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 17 febbraio 2009 che, in relazione alla domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un processo penale pendente a suo carico davanti al tribunale di Nocera Inferiore, ritenuta consumata la prescrizione decennale del diritto all’equo indennizzo, ha rigettato la domanda.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè tardivo, essendo stata richiesta la notifica il 7 aprile 2010, mentre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., è scaduto il 6 aprile 2010 (essendo il 4 e 5 domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo). Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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