T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4632 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che, stante la previsione normativa di cui al citato art. 33 della legge n. 104/1992, l’Amministrazione nella specie fosse tenuta a pronunciarsi in modo espresso su detta istanza;

che, pertanto, il silenzio sia illegittimo;

che conseguentemente l’Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi sull’istanza in parola con un provvedimento espresso, nel termine indicato in dispositivo, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà un commissario ad acta, che si individua sin da ora nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o suo delegato;

che, quanto alla fondatezza della pretesa, in questa sede non possa essere, tuttavia, assunta alcuna decisione, dovendo l’Amministrazione esaminare tutta la documentazione allegata all’istanza;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari del presente giudizio, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà, entro il termine di 30 giorni dal suo insediamento, un commissario ad acta, sin da ora individuato nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia o suo delegato.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio, in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *