Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-09-2011, n. 19769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.T.H.M., cittadina (OMISSIS), ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Trento del 13 settembre 2007 che ha rigettato il reclamo, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, proposto nei confronti del decreto del tribunale di Bolzano del 14 giugno 2007 il quale ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Questore di Bolzano il 18 giugno 2006. La corte territoriale, premesso che l’onere della prova dell’effettiva convivenza con il coniuge italiano grava sullo straniero, ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita essendo a tal fine irrilevanti sia la dichiarazione priva di data certa a firma del coniuge italiano, deceduto dopo il matrimonio, perchè contrastata dalle indagini dalle quali era emerso che non vi era stata mai effettiva convivenza tra i coniugi, sia la duplice circostanza che della convivenza si facesse menzione in un contratto di locazione e che la reclamante godesse di una pensione di invalidità del marito.

L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Il Procuratore generale, dopo avere rilevato che la fissazione di novanta ricorsi alla pubblica udienza odierna "a preferenza del rito camerale…. rende oggettivamente impossibile un adeguato intervento da parte del Pubblico ministero, per tal via rischiando di ledere fondamentali principi ordinamentali ( art. 11 Cost., comma 2; art. 70 c.p.c., comma 2, art. 379 c.p.c., comma 3 e art. 76 ord. giud.) se pure per nobilissime finalità" ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

La richiesta del p.g. non merita accoglimento.

Quanto alla contestazione della scelta relativa alle modalità di trattazione del presente ricorso nella pubblica udienza invece che in adunanza in Camera di consiglio è sufficiente osservare che si tratta di scelta insuscettibile di sindacato in sede processuale e comunque non adeguatamente criticata mediante puntuale allegazioni di ragioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Peraltro non è dato neppure comprendere per quale ragione la trattazione in pubblica udienza di un numero cospicuo di ricorsi renda "impossibile" un adeguato intervento del p.g., non essendo neppure stato dedotta l’intempestività della comunicazione della fissazione dell’udienza che solo avrebbe potuto in astratto giustificare la critica formulata.

Il ricorso, comunque, è ammissibile perchè ritualmente e tempestivamente notificato e depositato e perchè la puntuale formulazione dei motivi, che soddisfa ampiamente l’onere dell’autosufficienza, si conclude con l’indicazione di specifici quesiti di diritto.

2. Il ricorso, che si articola in due motivi diretti a censurare l’omessa ed errata valutazione di documenti e l’omesso esercizio dei poteri d’indagine officiosi nonchè l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, come modificato con la L. n. 189 del 2002, è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Non fondata è la censura relativa all’erronea applicazione dell’art. 30, nella formulazione modificata con la L. n. 189 del 2002, perchè la corte territoriale ha espressamente fatto applicazione della disciplina originaria in considerazione del fatto che il matrimonio è stato contratto in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina.

E’ inoltre inammissibile la censura relativa al mancato esercizio del potere officioso di assumere informazioni, previsto in via generale dall’art. 738 c.p.c., u.c., perchè, a differenza da quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 35, comma 10, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato (Cass. n. 27310/2008), la norma generale si limita a prevedere una mera facoltà e non di un obbligo del giudice e pertanto la mancata estensione dell’indagine non determina l’ inosservanza delle norme disciplinanti il procedimento camerale e risulta incensurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in ordine al mancato esercizio della predetta facoltà, soprattutto quando la decisione si fondi sopra elementi istruttori raccolti aliunde rispetto alle informazioni dell’art. 738 c.p.c., e dei quali il giudice, attraverso la motivazione, abbia dato esauriente conto (Cass. n. 1947/1999, 14227/2004).

Fondate sono invece le restanti censure. La ricorrente, infatti, ha specificamente dedotto che la dichiarazione del coniuge italiano, il cui tenore è stato puntualmente riportato, è stata indirizzata alla Questura di Merano in data 16 febbraio 2006 e pertanto ha data certa.

Inoltre il documento contiene non solo la dichiarazione secondo la quale la straniera e il coniuge italiano hanno stabilmente convissuto fin dalla data del matrimonio (8 agosto 2001) ma anche la disponibilità a confermare tale dichiarazione "a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria". A fronte di tale documento la corte d’appello si è limitata ad affermare che "tutte le indagini svolte, in merito alla fondatezza della richiesta della cittadina colombiana, non hanno consentito di appurare se vi sia mai stata una effettiva convivenza tra la stessa e suo marito", mentre per neutralizzare l’efficacia probatoria della puntuale dichiarazione del coniuge italiano sarebbe stato necessario quanto meno indicare precisi elementi si segno contrario risultanti dalle indagini svolte dall’autorità amministrativa. E ciò anche perchè il quadro probatorio favorevole alla straniera era arricchito anche dall’ulteriore elemento desumibile da un contratto di locazione relativo al godimento dell’immobile nel quale il coniuge italiano aveva dichiarato di vivere insieme ai suoi familiari.

Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la causa deve essere rinviata davanti alla corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che dovrà fornire motivazione più adeguata e logica dell’affermazione secondo la quale la cittadina straniera non avrebbe fornito la prova della convivenza con il coniuge italiano e provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla corte d’appello di Trento in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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