Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 24-05-2011, n. 20547 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 settembre 2010 il Tribunale di Bari, costituito ex art. 309 c.p.p., ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata, a seguito di convalida del fermo del Pubblico Ministero, in data 2 agosto 2010, dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale a C.S., indagato in ordine ai reati, in concorso, di omicidio aggravato in danno di P.G., commesso a (OMISSIS), e di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di tre pistole e un revolver di grosso calibro.

2. Il Tribunale argomentava la decisione, ritenendo l’infondatezza della richiesta difensiva volta a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, per essere, in virtù delle circostanze emerse, decisamente significativi gli elementi indiziari a carico dell’indagato e pienamente ricorrenti le esigenze cautelari.

In particolare il Tribunale, dopo aver ripercorso le ragioni di doglianza sviluppate dalla difesa con l’istanza di riesame e i motivi aggiunti, riteneva:

2.1. infondata la questione inerente l’inutilizzabilità delle intercettazioni citate dal G.i.p. nell’ordinanza applicativa della misura, dedotta dalla difesa per l’ingiustificato ritardo dell’Ufficio di Procura nel trasfondere le registrazioni su supporto magnetico e consegnarle alla difesa istante, sulla scorta dell’istanza depositata in Procura il 14 luglio 2010 e del sollecito della stessa, depositato il 31 agosto 2010.

L’infondatezza dell’eccezione era da porre in relazione alla circostanza che la richiesta del 14 luglio 2010 atteneva a precedente richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 9 luglio 2010, dichiarata inefficace per tardiva trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero, e al rilievo che la richiesta presentata il 31 agosto 2010 atteneva, invece, all’ordinanza del 2 agosto 2010, in relazione alla quale l’udienza del riesame era stata fissata per il 1 settembre 2010 e per la quale era da ritenere sussistente il diritto all’acquisizione della copia richiesta, secondo il principio fissato da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 20300 del 22 aprile 2010.

L’attuazione della richiesta quindi, secondo il Tribunale, era stata impedita dallo stesso richiedente che non aveva depositato nuova istanza in tempo utile rispetto alle cadenze temporali prescritte dalla natura del procedimento, come pure precisato da questa Corte con la stessa sentenza;

2.2. infondati i dubbi avanzati dalla difesa e derivanti da una visione parziaria e non complessiva dei singoli elementi indiziari;

2.2.1. innanzitutto, quanto alle dichiarazioni del collaborante Q.N., la difesa ne aveva contestato la credibilità per avere lo stesso riferito in ordine all’omicidio P. circostanze apprese de relato dal fratello D. e in modo impreciso, tanto da essere richiesto dall’interrogante se sapesse bene i fatti.

Il Tribunale, che riportava le dichiarazioni del collaborante e le domande allo stesso rivolte, sottolineava che la richiesta dell’interrogante era da porre in relazione alla incomprensione incorsa, in ordine al riferimento delle "due-tre ore" indicate, alla durata del dialogo del collaborante con il fratello, piuttosto che al tempo decorso tra il fatto e la comunicazione del suo accadimento al collaborante da parte del fratello, e che il racconto del Q. era tutt’altro che intriso da inesattezze;

2.2.2. il racconto del Q., ad avviso del Tribunale, era adeguatamente riscontrato dalle intercettazioni e dalle sommarie informazioni testimoniali rese dai parenti dello stesso indagato in ordine al contesto in cui i fatti si erano sviluppati.

Secondo il suo racconto, tra il fratello Q.D., appartenente al clan Strisciuglio, e C.G., gravato da numerosi precedenti penali, padre dell’indagato S., era scoppiata una lite perchè il C., mentre il fratello del collaborante, D., era in carcere aveva alzato le mani contro la moglie di questi, sua nipote. Q.D., uscito dal carcere, aveva deciso di vendicarsi e aveva organizzato una spedizione punitiva con P., dopo averne discusso con lo stesso e con Ca.Ma., esponente di spicco del clan Strisciuglio, contro C.G., che era stato selvaggiamente picchiato nella sua abitazione.

Il tentativo di appianamento del contrasto con l’intervento, richiesto da C.G., dell’amico M.G. e di Ca.Ma., anche a mezzo dazione di denaro, aveva portato a un appuntamento nell’abitazione di C.G., dove si erano recati a bordo di un’autovettura Smart il fratello D. e P.. C.G., aggredito con un coltello da P., aveva sparato con figli e nipoti ( S., i figli … questo G., il nipote, non lo so come si chiama, G., O. …. uscirono 5-6 persone) nei confronti dello stesso uccidendolo.

Il racconto del collaborante, secondo il Tribunale:

– era riscontrato parzialmente dalle dichiarazioni della moglie e della figlia di C.G., che avevano parlato del pestaggio di questi ad opera di alcuni individui, e tra questi Q. D., due giorni prima dell’omicidio di P., e dell’arrivo presso la loro abitazione, il giorno dell’omicidio, di due giovani con un’autovettura Smart;

– era riscontrato in modo esaustivo dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e tra queste l’intercettazione della conversazione del (OMISSIS) tra C.O., fratello dell’indagato, e tale G., che conteneva espliciti riferimenti all’omicidio del P. e collocava C.S. sulla scena del delitto, anche se non faceva emergere la presenza di C.O., esclusa anche dalla prova dello stub fatta la stessa sera del fatto;

– trovava riscontro nella circostanza dell’allontanamento di C. S. dalla città vecchia di (OMISSIS), che confermava il timore per la sua incolumità; nella "certificazione della responsabilità" di C.S., rappresentata dalla reazione del padre C. G. che, intercettato in carcere mentre parlava con la moglie e la nuora, moglie del figlio S., aveva censurato la condotta di fuga del figlio ed evidenziato che la reclusione in carcere sarebbe dovuta spettare soprattutto allo stesso; nel riferimento fatto dalla moglie di C.S., nel corso dello stesso dialogo, alle modalità adottate per disfarsi dell’arma utilizzata; nella intenzione espressa da C.O. ai suoi interlocutori, nella conversazione intercettata l’11 settembre 2008, di invitare il fratello a costituirsi e scagionare il padre; nei numerosi dialoghi intercettati riportati nell’ordinanza cautelare, richiamata dal Tribunale, contenenti riferimenti espliciti a C.S.; nei dialoghi intercettati contenenti i suggerimenti di C.G. a C.S. di rientrare a (OMISSIS) e a tutti i familiari di presidiare il territorio e di reperire armi;

– trovava riscontro "dirompente" nelle parole dello stesso C. S. in occasione di un colloquio intercorso il 23 ottobre 2008 con il padre detenuto e intercettato, emergendo dallo stesso il riferimento di C.S. a testimoni diretti che avevano visto tutto e lui stesso, alla intervenuta eliminazione dell’arma e al colpo di grazia inflitto alla vittima, pure riscontrato in sede di esame autoptico, e l’invito fatto da C.G. al mantenimento della linea difensiva già intrapresa e all’acquisto del silenzio dei testi.

2.2.3. Tali emergenze, secondo il Tribunale, erano tali da ripercorrere e in toto surrogare le dichiarazioni del collaborante, che quindi, non solo, riscontravano.

Nel contempo, il quadro indiziario complessivo, attestante la presenza del ricorrente sul luogo del delitto, il possesso da parte sua di un’arma, l’utilizzo della stessa arma e di altre da parte sua e dei familiari, non era contraddetto dalle dichiarazioni del collaborante V.G., che aveva reso dichiarazioni apprese dallo stesso Q.D., fratello del collaborante N., che il Tribunale valorizzava nella conferma, da esse derivante, della presenza di C.S. sulla scena del delitto.

2.2.4. Le esigenze cautelari trovavano, secondo il Tribunale, sicuro fondamento, nella enorme gravità del fatto-reato, nella pericolosità dell’indagato da essa rilevata e nella condotta dello stesso successiva al delitto.

L’adeguatezza della misura massima era in ogni caso imposta dalla modifica normativa introdotta dal D.L. n. 11 del 2009. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C.S., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza custodiale e, conseguentemente, di quella emessa in sede di riesame per violazione dell’art. 291 c.p.p. e art. 292 c.p.p., lett. c bis, sul rilievo dell’omesso esame da parte del Giudice per le indagini preliminari dei motivi nuovi depositati dalla difesa all’udienza camerale del 30 luglio 2010, in occasione della trattazione dell’istanza di riesame avverso la prima ordinanza custodiale del 9 luglio 2010 (dichiarata inefficace), contenenti "deduzioni difensive potenzialmente idonee a contrastare la ricostruzione accusatoria", supportate dalle allegate dichiarazioni del collaboratore V.G., della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare nei confronti di C. G., pure depositata dalla difesa, e della memoria difensiva, con allegate le dichiarazioni del collaboratore V.G., depositata dalla difesa nella segreteria del Pubblico Ministero lo stesso 30 luglio 2010.

Tale omesso esame era dipeso, ad avviso del ricorrente, dalla mancata trasmissione degli atti con la nuova richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero, obbligato, invece, a trasmetterli ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 5. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e, conseguentemente, degli artt. 192 e 273 c.p.p., e difetto e illogicità della motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, sono inutilizzabili le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza custodiale in dipendenza dell’omessa consegna da parte del Pubblico Ministero della trasposizione su supporto informatico di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate, poste a fondamento della misura cautelare. La richiesta delle registrazioni, avanzata il 14 luglio 2010, è stata reiterata il 31 agosto 2010 in occasione dell’udienza del riesame per la seconda misura, in mancanza del rilascio delle copie richieste, nonostante il Pubblico Ministero avesse l’onere di metterle a disposizione, anche dopo la declaratoria di inefficacia della misura e soprattutto dopo l’adozione della seconda misura.

Per effetto dell’eccepita inutilizzabilità è venuta meno la possibilità di ritenere gli esiti delle intercettazioni riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Q. ai sensi dell’art. 192 c.p.p., richiamato dall’art. 273 c.p.p..

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, e dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per difetto e illogicità della motivazione, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata e quella cautelare si sono basate su asserzioni non corrispondenti alla realtà processuale, su elementi inconsistenti e su conversazioni prive di carattere indiziante, ignorando o travisando le deduzioni difensive, e, in particolare, deduce che:

– le dichiarazioni de relato del collaboratore Q., valorizzate dal G.i.p. sono inaffidabili, per il contesto dichiarativo in cui sono intervenute, e imprecise, generiche, frammentarie e sollecitate;

– tali dichiarazioni contrastano, oltre che con la ricostruzione fatta dal G.i.p. che a sparare è stato anche C.G., con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia V.G., che ha reso dichiarazioni c’è relato apprese dalla stessa fonte, Q.D., che non gli aveva detto di avere visto C. S. sparare;

– le conversazioni intercettate, al di là del denunciato profilo della loro inutilizzabilità, contengono espressioni frammentarie, incerte ed equivoche, inidonee a sorreggere un giudizio di gravità indiziaria;

– nessun indizio può trarsi dalla conversazione intercettata tra C.S. e la sorella P. in merito alla situazione non immediatamente risolvibile per il primo che abitava con la famiglia in un alloggio di fortuna; sono irrilevanti i riferimenti agli acquisti di armi per difendersi da una prevedibile reazione, tanto più che il sequestro di armi e l’arresto hanno riguardato N. D. e Z.S., e non C.S.; non ha valenza indiziaria il riferimento al numero degli sparatori; è una forzatura inammissibile identificare nel ricorrente il "(OMISSIS)", scappato con la moglie e la figlia, e ritenere elemento indiziario dell’utilizzo di un’arma da parte dello stesso il riferimento fatto dalla moglie a un’arma "buttata a mare ovvero … bruciata a pezzetti e pezzetti"; sono privi di valenza indiziaria il colloquio tra C.O. e la madre con riguardo al riferimento al "tuo figlio grande" che dovrebbe far uscire il padre, il riferimento di tale D.T.A. allo "zio", la cui identificazione con il ricorrente sarebbe solo gratuita, e il riferimento fatto, nelle conversazioni intercettate, da parte di C.O. a S. essendovi altro S. ( Z.), nipote di C.G..

Tali rilievi, secondo il ricorrente, giustificano l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio per essere la carenza indiziaria comune all’ordinanza custodiale o con rinvio per riesaminare il materiale indiziario alla luce dei rilievi difensivi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza, nei limiti che saranno precisati, del secondo motivo, che ha carattere pregiudiziale e assorbente poichè riguarda la piattaforma probatoria che fonda il giudizio di merito.

2. La censura svolta con il primo motivo attiene all’omesso esame da parte del Giudice per le indagini preliminari, che ha emesso l’ordinanza del 2 agosto 2010, oggetto del procedimento de libertate e di questo giudizio, dei motivi nuovi depositati dalla difesa all’udienza camerale del 30 luglio 2010, in occasione della trattazione dell’istanza di riesame avverso la prima ordinanza custodiale del 9 luglio 2010, dichiarata inefficace, della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare nei confronti di C.G., pure depositata dalla difesa, e della memoria difensiva depositata dalla difesa nella segreteria del Pubblico Ministero lo stesso 30 luglio 2010. 2.1. Tale censura, alla quale è collegata la deduzione della nullità dell’ordinanza custodiale e di quella emessa in sede di riesame per violazione dell’art. 291 c.p.p., e art. 292 c.p.p., lett. c bis, implica una valutazione della questione prospettata in rapporto alla sua rilevanza rispetto alla decisione, alla luce del principio di offensività delle nullità, affermato da questa Corte.

Poichè la valutazione della incidenza in concreto della questione prospettata con il primo motivo sulla decisione comporta la verifica che gli atti non trasmessi al giudice cautelare abbiano contenuto elementi a favore dell’indagato, tale verifica deve cedere di fronte al rilievo del carattere pregiudiziale del secondo motivo, che attiene ad elementi, anche in rapporto ai quali l’indicata valutazione deve essere condotta.

3. E fondata la doglianza sviluppata con il secondo motivo concernente la mancata riproduzione, in favore della difesa che ne ha fatto richiesta al Pubblico Ministero, su supporto magnetico o informatico delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche intercettate, le cui trascrizioni sintetiche sono state poste a fondamento del provvedimento impositivo della misura custodiale e del provvedimento impugnato.

3.1. Questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, dep. 27/05/2010, Lasala, Rv. 246908, conforme Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, dep. 30/08/2010, Russo, Rv. 248187) ha recentemente affermato che, nel mutato quadro normativo determinato dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p. (Corte Cost. sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 336), al diritto "incondizionato" e "costituzionalmente protetto" del difensore di accedere, su sua istanza, alle registrazioni delle conversazioni intercettate i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta della emissione del provvedimento cautelare, e alla loro trasposizione su nastro magnetico, preordinato "allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali", corrisponde un obbligo del pubblico ministero di assicurarlo con completa discovery, a richiesta della parte, anche prima del loro deposito ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Poichè il diritto all’acquisizione della copia è funzionale al diritto di difesa in vista dell’esercizio dei possibili rimedi previsti dalle norme processuali, non è dato individuare un termine ad quem della presentazione dell’istanza nella proposizione della richiesta di riesame. Nè sussiste un collegamento tra la presentazione dell’istanza e la proposizione della richiesta di riesame, nel senso che la prima debba necessariamente intervenire prima della seconda e sia collegata ai singoli incidenti cautelari, potendo la richiesta di copia delle registrazioni non enunciare i motivi della sua proposizione e riguardare anche profili ulteriori e diversi da quello attinente al procedimento di riesame.

Si è anche affermato che, quando la richiesta della copia fonica sia finalizzata a esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, "allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere e il giudice a emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale", la richiesta deve essere proposta in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, e in particolare dall’art. 309 c.p.p., comma 9, al fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di adempiere il proprio obbligo, e la copia richiesta deve essere rilasciata in tempo utile perchè l’indicato diritto di difesa possa essere esercitato in quella sede.

Consegue a tali rilievi che il pubblico ministero, che non sia in grado, per la tardività della richiesta difensiva o per la complessità delle operazioni di duplicazione ovvero per altri similari motivi, di adempiere l’obbligo, ha l’onere di dare congrua motivazione di tale impossibilità, al fine di rendere effettivo il controllo, su di essa, alla stregua di tali rappresentate prospettazioni, del giudice della cautela, e che la parte, che intende far valere nel procedimento incidentale de libertate l’inottemperanza tempestiva o immotivata alla richiesta di accesso alle registrazioni e di trasposizione su nastro magnetico delle conversazioni o comunicazioni captate ha l’onere di specifica allegazione e documentazione al riguardo, in quella sede.

3.2. Il Tribunale del riesame non si è adeguato a tali principi.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa, che il Tribunale del riesame ha esaminato, risulta che, con istanza in data 14 luglio 2010, indirizzata alla Procura della Repubblica di Bari, il difensore, che aveva proposto istanza di riesame avverso l’ordinanza del 9 luglio 2010 di applicazione – nei confronti di C. S. – della misura cautelare della custodia in carcere, ha richiesto il rilascio di copia su supporto magnetico delle registrazioni delle conversazioni intercettate poste a sostegno della richiesta di emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del predetto indagato. Tale richiesta è stata reiterata con istanza in data 31 agosto 2010, indirizzata alla Procura della Repubblica di Bari.

L’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è posta dalla difesa in relazione alla mancata consegna da parte del Pubblico Ministero della copia dei supporti delle registrazioni in relazione alla richiesta del 14 luglio 2010, solo sollecitata il 31 agosto 2010 per documentare all’udienza del riesame del 1 settembre 2010 che le copie richieste non erano state ancora consegnate.

Il Tribunale, nel rigettare l’eccezione, ha rilevato che:

– l’istanza del 14 luglio 2010 non è rilevante al fine della valutazione delle conseguenze della mancata consegna dei supporti magnetici, in quanto è stata depositata in occasione del precedente ricorso ex art. 309 c.p.p., che ha portato alla caducazione della misura disposta dal G.i.p. con ordinanza del 9 luglio 2009, ed è attinente al detto diverso procedimento, nel quale l’argomento della mancata consegna degli indicati supporti era stato assorbito da quello più rilevante dell’omessa trasmissione di tutti gli atti;

– l’istanza del 31 agosto 2010 rilevante per il procedimento in corso originato da altra ordinanza emessa dal G.i.p., a seguito di convalida del fermo del Pubblico Ministero, il 2 agosto 2010, è intempestiva perchè presentata solo un giorno prima rispetto all’udienza fissata per la trattazione della richiesta di riesame.

3.3. Tali argomentazioni, che il Tribunale fa discendere dalla lettura della sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 20300, su indicata, nella parte in cui è precisato che il diritto all’acquisizione della copia è esercitabile dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza, che dispone la misura cautelare personale, e che la richiesta deve essere presentata in tempo utile rispetto ai termini ristretti del riesame, trascurano di considerare il dato fattuale della già intervenuta esecuzione, a carico dell’indagato, dell’ordinanza cautelare del 9 luglio 2010 alla data del 14 luglio 2010, quando l’istanza è stata presentata nell’ambito dell’unico procedimento nel quale è stata emessa la successiva ordinanza del 2 agosto 2010.

Esse trascurano anche alcune indicazioni risolutive contenute nella stessa sentenza richiamata:

la funzionalità del diritto di accesso al rilascio dei supporti "allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali", e quindi i all’esercizio del diritto di difesa prescindendo dai singoli incidenti cautelari;

la valutazione in quella sede del termine ad quem in rapporto alle cadenze temporali indicate dall’art. 309 c.p.p., per essere la richiesta della copia dei supporti finalizzata, nel caso particolare sottoposto all’esame di questa Corte a Sezioni Unite, a esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de liberiate, ma con riferimento generale all’"incidente cautelare", riconoscendosi il diritto dell’istante a ottenere le copie richieste "allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere e il giudice a emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale". 3.4. Non risulta che il Pubblico Ministero inadempiente abbia motivato alcunchè riguardo al mancato rilascio della copia fonica domandata dalla difesa; nè il Tribunale, al quale spettava solo il controllo sulla congruità della giustificazione dell’omissione eventualmente fornita dal titolare delle indagini, era tenuto a motivare circa la tempestività o meno della richiesta e a valutare d’ufficio le ragioni ostative al possibile rilascio di quanto richiesto (ampiezza e genericità oggettiva e soggettiva della richiesta, finalizzazione della richiesta).

3.5. L’ingiustificato impedimento del diritto di accesso del difensore alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero non ha determinato, secondo quanto affermato dalla predetta sentenza, e contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal Pubblico Ministero; nè comporta l’inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, che si verifica solo nelle ipotesi indicate dall’art. 271 c.p.p., comma 1, e la perdita di efficacia della misura, poichè la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge ( artt. 299, 300, 301, 302 e 303 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 10).

Esso ha determinato un vizio del procedimento di acquisizione della prova nel giudizio cautelare per l’illegittima compressione del diritto di difesa, e, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta al regime, alla deducibilità e alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p..

In presenza di tale nullità tempestivamente dedotta nel corso dell’udienza camerale, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto utilizzare nel riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento cautelare, gli elementi acquisiti con procedimento invalido, poichè la definitiva valenza probatoria degli stessi (quanto alla presunzione assoluta di conformità) è conseguibile solo quando la parte istante sia posta nella condizione, soddisfatta la richiesta di accesso, di verificare la conformità con la traccia fonica dal contenuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea.

3.6. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Bari.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame e utilizzerà gli esiti delle intercettazioni solo se gli risulti che la registrazione delle conversazioni sia stata posta a disposizione della difesa ovvero se abbia ritenuto di acquisire d’ufficio tale registrazione ovvero se il pubblico ministero abbia giustificato congruamente l’impossibilità di soddisfare la richiesta della difesa.

4. La Cancelleria provvedere all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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