Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 439/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

Domenico Landi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 20/2009, proposto da Guido Gonella,

nonché dall’Associazione nazionale libera caccia, in persona del presidente pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. ti Zocca e Mel, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco 4600;

contro

la Provincia di Venezia in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Brusegan e De Benetti con domicilio eletto presso la sede dell’Ente, in Venezia San Marco 2662,

e nei confronti

dell’Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) VE01 “Portogruaro”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M. Visconti, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Dorsoduro 1057,

per l’annullamento del provvedimento provinciale 12 novembre 2008, n. 2008/03327, con la quale è stata disposta la sospensione di Guido Gonella da socio dell’ambito territoriale di caccia VE01 per un periodo di due settimane.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia e dell’ Ambito territoriale di caccia;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nell’udienza camerale del 4 febbraio 2009, relatore il consigliere avv. A. Gabbricci – l’avv. Zocca per i ricorrenti, l’avv. Brusegan per la Provincia di Venezia e l’avv. Simionato in sostituzione dell’avv. Visconti per l’ambito territoriale;

considerato:

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini di seguito esposti.

1.1. L’art. 14 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, prevede (I comma) la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, destinato alla caccia, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali: ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto, nella regione in cui risiede, all’accesso in uno di tali ambiti (V comma).

Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia (IX comma).

1.2. La Regione Veneto ha da ultimo regolato la materia con la l.r. 5 gennaio 2007, n. 1, la quale ha approvato il piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), comprensivo del regolamento di attuazione, il cui titolo primo reca lo schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia.

Tale schema stabilisce, tra l’altro, che l’assemblea dei soci dell’Ambito ne approva lo statuto “nonché eventuali patti associativi non in contrasto con norme di legge” (art. 7); e, ancora, (art. 10) che, nei confronti del socio, il quale “non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei patti associativi esplicitamente previsti dallo statuto, il comitato direttivo, previa contestazione dell’addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell’interessato, può proporre alla provincia competente la sospensione temporanea o l’esclusione. La provincia decide entro trenta giorni con provvedimento motivato”.

2.1. Ha recepito tali prescrizioni nel proprio statuto l’Ambito di caccia VE01 “Portogruaro”, di cui è socio Guido Gonella, e che all’art. 11 bis dello stesso statuto dispone l’obbligo dei soci di prestare, per due giorni all’anno, la propria opera in favore dell’Ambito, ovvero, in alternativa, di versare un contributo di € 30.

2.2. Il Gonella, richiestane tale opera, si rifiutò tuttavia di fornirla, ed egualmente negò il contributo richiesto, sicché l’Ambito richiese alla Provincia di Venezia, secondo il citato art. 10, di sospenderlo dalla qualità di socio, ciò che la Provincia ha fatto con l’atto, qui impugnato sia dall’interessato, sia dalla Associazione nazionale libera caccia, la cui legittimazione non è stata specificatamente giustificata.

2.3. Si sono costituiti in giudizio, concludendo per la reiezione, sia la Provincia di Venezia, sia l’Ambito: quest’ultimo, in particolare, ha fondatamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

3.1. Questa Sezione ha già affrontato questioni simili in due decisioni rese in forma semplificata: le sentenze 3 dicembre 2004, n. 4245, e 27 luglio 2002, n. 3736.

In quest’ultima, riguardante il ricorso proposto avverso un atto, con cui la Provincia di Belluno aveva disposto la “sospensione del diritto dell’esercizio della caccia nella riserva alpina d’appartenenza in capo al ricorrente per anni 6”, il giudice ha declinato la giurisdizione “trattandosi di controversia concernente la tutela di posizioni soggettive del singolo associato che si assumono lese all’interno di un’associazione non riconosciuta, ancorché irrogate (ma solo su delega) dalla Provincia (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I^, n. 1685 del 6.9.2001 e Pretura Trapani dell’11.3.1991)”.

3.2. La seconda pronuncia, a sua volta, ha definito la controversia relativa all’impugnazione: a) del provvedimento con cui il Comitato direttivo di una riserva alpina di caccia aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare dell’espulsione per asserite gravi inadempienze; b) del provvedimento della commissione per la gestione della fauna della Provincia di Treviso la quale aveva rigettato il ricorso amministrativo avverso tale sanzione.

In questo caso, nella motivazione della sentenza, il T.A.R. ha nuovamente negato la propria giurisdizione, osservando che, sebbene le riserve alpine di caccia svolgano “funzioni di rilevanza pubblica”, esse “rimangono comunque strutture associative di diritto privato e pertanto i relativi atti posseggono natura privatistica e non assumono mai la valenza di provvedimenti amministrativi”.

Di conseguenza, “le connesse posizioni soggettive dei singoli associati a fronte del potere sanzionatorio spettante agli organi delle riserve (potere di esclusione e potere di sospensione) devono necessariamente qualificarsi come posizioni aventi natura di diritto soggettivo”, e tale natura esse mantengono “anche nel successivo (ed eventuale) momento in cui vengono difese in sede giudiziale con ricorso gerarchico agli organi provinciali”.”.

4.1. Ora, la fattispecie qui in esame non coincide totalmente con quelle ricordate, tenuto conto in particolare che, diversamente dal passato, la disposizione attualmente fondante il potere esercitato dalla Provincia è contenuta – seppure come allegato – in un atto normativo regionale, il quale pare attribuire alla Provincia una potestà sanzionatoria propria, nell’interesse generale al buon funzionamento degli Ambiti, e non invece il mero compito di dare attuazione alle determinazioni assunte all’interno degli Ambiti medesimi, i quali attualmente possono soltanto formulare una proposta, cui segue un “provvedimento motivato” della Provincia, che non costituisce inoltre un atto di secondo grado

4.2. Inoltre, si potrebbe anche dubitare che la sospensione dalla qualità di socio abbia un mero effetto interno all’associazione-Ambito, vietando essa infine all’interessato di cacciare sul relativo territorio per il periodo d’interesse, precludendo così un’attività disciplinata da norme pubblicistiche e sottoposta ad autorizzazione amministrativa.

5.1. In ogni caso, sia che l’atto della Provincia vada considerato come provvedimento sanzionatorio, sia che esso costituisca un “atto giuridico limitativo di posizioni soggettive dello stesso associato in quanto adottato dalla istituzione privatistica” (così, in una fattispecie analoga, Cass. s.u. 1 febbraio 2008, n. 2434, la quale, peraltro, non pare assumere una propria posizione univoca su tale alternativa) l’impugnazione dello stesso non appartiene al giudice amministrativo ma al tribunale ordinario, come giudice dei diritti ovvero delle opposizioni alle sanzioni personali ex art. 22 bis l. 24 novembre 1981, n. 689.

5.2. Ovviamente, non compete a questo giudice dirimere tale questione di competenza, quanto, invece, a quello munito di giurisdizione, presso cui la lite potrà proseguire, nel termine di seguito stabilito.

5.3. A tal fine, in concordanza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 12 marzo 2007, n. 77, e per l’intuitiva affinità tra difetto di giurisdizione ed incompetenza del giudice adito (conf. C.d.S., VI, 13 marzo 2008, n. 1059) va qui applicato analogicamente l’art. 50 c.p.c., il quale attribuisce allo stesso giudice, dichiaratosi privo di giurisdizione, il potere di fissare il termine per la riassunzione davanti al giudice ritenuto competente: termine che, in specie, si ritiene equo stabilire in tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

6. L’erronea indicazione, nell’atto gravato, del giudice competente giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Assegna termine di tre mesi dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 4 febbraio 2008.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 20/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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