T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4628 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale prot. n. 1294 del 23.9.2010 è stata accertata l’esecuzione dell’attività urbanisticoedilizia, consistente in lottizzazione a scopo edificatorio di un appezzamento di terreno agricolo di totali ha 2.44,91, mediante frazionamento e la vendita di percentuali dell’intero pari a numero 20 quote di terreno della superficie variabile corrispondente ognuna alla percentuale acquistata ed è stata ingiunta l’immediata sospensione dei lavori edilizi in corso in Roma, via Tiberina n. 178.

Con i motivi di ricorso l’interessata sostiene che non è in corso alcun lavoro o attività urbanistico edilizia nel lotto di cui si è resa acquirente, né insiste alcun manufatto o costruzione ma una semplice tettoia in plastica lamiera posta a riparo degli attrezzi da lavoro.

In data 29.4.2011 si è costituito il Comune di Roma che ha precisato che non vi è danno in quanto si tratta di mera sospensione dei lavori in corso.

Il ricorso principale è inammissibile per genericità e inconferenza delle censure prospettate che non attengono ai presupposti del provvedimento impugnato; quest’ultimo, infatti, concerne una lottizzazione c.d. giuridica, laddove la ricorrente deduce censure attinenti alla ipotetica contestazione di realizzazione di opere.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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