T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4627 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale – datata 15.12.2010 n. 2452 fasc. 1980/09 – notificata al ricorrente in data 7.1.2011 – il XIX Municipio ha ingiunto la demolizione di una serie di opere abusive.

In particolare, si tratta di "realizzazione di un manufatto in legno e ferro, poggiante su una piattaforma in calcestruzzo di mq 48,00 x un’altezza variabile da m 2,30 a 2,80, coperto in pannelli di lamiera coibentata poggiante su travi in legno.

Internamente il manufatto risulta tramezzato con pannelli di cartongesso e realizzazione impianti tecnologici, apposizione dei pavimenti, maioliche e sanitari del vano bagno, intonacatura e verniciatura delle pareti e posa in opera di finestre e porte.

Esternamente costruzione di muro perimetrale in blocchetti di tufo per ml 15 circa".

Con i motivi di ricorso l’interessato ha prospettato:

1). Carenza di interesse della PA che non ha ponderato quale danno poteva arrecare al ricorrente in quanto il manufatto era completato e abitato.

In data 15.4.2011 si è costituito il Comune di Roma.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). è assolutamente non condivisibile l’osservazione del ricorrente circa il fatto che la PA doveva valutare il danno a lui arrecato. In proposito, il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è – soltanto – la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che – essendo tale ordine un atto dovuto – esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987);

b). inoltre, il Comune ha precisato che "il tecnico competente ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 15 l.r. 15/08 in quanto le opere sono state realizzate in assenza del permesso a costruire in zona Agro Romano ove non è possibile secondo il PRG vigente, procedere alla realizzazione di immobili che comportino cubatura residenziale a meno che non si tratti di immobili con tale destinazione per coltivatori diretti; detto articolo prevede in caso di inottemperanza l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera realizzata e dell’area di sedime".

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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