T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4626 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza di ingiunzione n. 18 del 8.3.2011, notificata in data 18.3.2011, il Comune di Nettuno ha ingiunto la demolizione di un abuso edilizio consistente nella realizzazione di un campo di calcetto con erba sintetica recintato con pali di ferro e rete metallica con n. 2 porte e 2 panchine.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato impugna il predetto provvedimento e prospetta i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 10, comma 1, in luogo dell’art. 22 del DPR n. 380/01; nonché errata applicazione artt. 31 e 33 DPR 380/01; eccesso di potere, errore nei presupposti e travisamento dei fatti; (in sostanza sostiene che le opere non sono riconducibili a quelle soggette a permesso a costruire in quanto non possono essere qualificate come "nuove costruzioni");

2). Violazione di legge in relazione all’art. 10bis L. 241/90, art. 3 L. 241/90, eccesso di potere in relazione all’emanazione dell’atto ablativo impugnato in totale assenza di motivazione e di aderenza a norme di legge;

3). Risarcimento del danno.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, il Collegio osserva che:

a). come risulta dalle premesse del provvedimento impugnato "anche le sole opere per la realizzazione della recinzione per la delimitazione del nuovo campo sportivo di riscaldamento, a supporto del centro sportivo esistente, sono soggette al rilascio del permesso a costruire, in quanto trattasi di variazione di destinazione urbanistica";

b). la regola generale del comma 2 dell’articolo 22 del D.P.R. n. 380 del 2001 chiaramente così si esprime: "Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori";

c). in applicazione di tale principio, correttamente, il Comune si è chiaramente espresso nel senso che le opere in questione comportano variazione di destinazione urbanistica; quindi le stesse sono assoggettate a permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 in quanto l’intervento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 22, comma 2 del sopracitato DPR 380/2001".

E’ poi da considerare che, ai sensi dell’art.3, primo comma, lett. e), sub e.3), dello stesso DPR n.380, è da considerare intervento di nuova costruzione, e pertanto da assoggettare a permesso di costruire (o, nella ricorrenza di talune condizioni che nella specie non emergono, a denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art,22, comma 3), la realizzazione di infrastrutture ed impianti che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; fattispecie questa che, all’evidenza, ricorre nel caso.

Dunque, appare – complessivamente – adeguata e completa l’istruttoria svolta dalla PA;

d). in ultimo, non sussiste la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 in quanto, con riferimento alla DIA, il Comune ha adottato la nota 6916 del 3.2.2010, con la quale aveva – già – comunicato i motivi del rigetto.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Il rigetto dell’impugnativa nel merito comporta la conseguente impossibilità di apprezzamento della richiesta, pure ivi contenuta, di condanna di controparte al risarcimento del danno.

Nulla spese in mancanza di costituzione di controparte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *