T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4625 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono proprietari di un immobile in Via della Falcognana, n. 61 (consorzio la Giostra) ricadente in zona H2 di PRG con vincolo ex L. 1497/39.

Con la determinazione dirigenziale della determinazione dirigenziale n. 4258 / 31 / 3 / 2005 n. 20766 dell’11.4.2005 con cui il Municipio XII del Comune di Roma ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di una serie di opere abusive.

In particolare, si tratta di "manufatto in muratura di m 14 x 7.30 con altezza tra 3,50 a m 4 di altezza, perimetralmente tamponato con blocchetti di tufo, coperto con travi e tavolato di legno, tetto a due falde ed intonacato esternamente, con posa della guaina bituminosa.

Internamente risultava tramezzato con forati ed intonaco con posa in opera di impianti tecnologici, soglie ed infissi esterni ai varchi finestre.

A corpo del predetto manufatto sono stati realizzati due portici stamponati, uno di m 6,50 x 4 con altezza al colmo, coperto da travi e tavolato di legno, sorretto da tre pilastri in ferro in elevazione; l’altro di m 15 x 2,60 x 2,90 di altezza, coperto da travi e tavolato in legno, sorretto da quattro pilastri in ferro verticale; la pavimentazione sottostante risulta allo stato grezzo in cemento armato gettato".

Con i motivi di ricorso gli interessati sostengono che l’ordinanza impugnata appare viziata da eccesso di potere in quanto non consente l’esatta individuazione delle opere poste in essere, in violazione delle disposizioni legislative, e che – nelle zone H2 – sussiste la possibilità di mantenere costruzioni rurali, peraltro oggetto di domanda di condono ex L. 724/94 (ancora in itinere).

Il Comune replica con la memoria depositata il 8.4.2011.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare, il Collegio osserva che:

a). diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, risulta – per tabulas – che le opere abusive sono puntualmente richiamate nel corpo del provvedimento impugnato;

b). inoltre, come precisato dal Comune, la domanda di condono, depositata nell’anno 1995, riguardava un capannone ad uso agricolo; nulla gli interessati hanno detto, negli anni successivi, con riguardo al cambio di destinazione d’uso; il loro silenzio ha vanificato la domanda proposta in quanto l’uso attuale del bene è quello di civile abitazione.

In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, l’adeguatezza dell’istruttoria svolta e la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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