Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-09-2011, n. 19753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 29.11.1991 la ACM di B.E. agiva nei confronti del comune di Roccarainola per il pagamento della somma di L. 127.840.291, dovuta, in via principale, quale prezzo d’acquisto di materiale di cancelleria ed altro, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.

Il comune convenuto resisteva alla domanda, eccependo, fra l’altro, la prescrizione del diritto.

Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda subordinata di arricchimento senza causa.

Tale sentenza era riformata dalla Corte d’appello di Napoli, adita dalla P.A. convenuta, che rigettava la domanda, compensando integralmente le spese.

Riteneva la Corte partenopea che il diritto azionato, relativo a forniture effettuate dal 1968 al 1991, era prescritto per il decennio anteriore alla domanda e comunque non provato, per la genericità della testimonianza resa in merito, quanto alle forniture fino all’entrata in vigore del D.L. n. 66 del 1989, convertito in L. n. 144 del 1989. Riteneva, inoltre, che l’inclusione da parte del comune delle some pretese fra i debiti fuori bilancio non valesse ricognizione di debito, ma solo elemento costitutivo della fattispecie da cui derivava l’obbligazione dell’ente pubblico.

Per il periodo successivo all’entrata in vigore di detto provvedimento, invece, osservava che pur essendo stati prodotti gli ordinativi e le fatture, l’espressa previsione di un’azione diretta contro coloro i quali avevano disposto le forniture faceva venir meno il requisito di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c., e che la deroga al principio di immedesimazione organica desumibile dall’art. 23 della citata legge escludeva, altresì, che la responsabilità dell’ente pubblico potesse derivarsi dall’art. 28 Cost..

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la ACM s.p.a. con tre mezzi d’annullamento, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la P.A. intimata.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2041 e 2697 c.c., nonchè del D.L. n. 66 del 1989, art. 24, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Sostiene (richiamandosi a Cass. n. 11597/05) che con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio il comune si assume l’obbligazione di pagamento liberandone il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato la prestazione, e che tale solo fatto di per sè implica una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.. Su tale premessa la Corte di merito avrebbe dovuto accertare il contenuto della delibera e della nota di trasmissione allegata, per trame le conseguenze del caso sul riconoscimento dell’obbligazione da parte del comune di Roccarainola.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2943 e 2944 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione.

Sostiene la società ricorrente che ai sensi dell’art. 2944 c.c., la ricognizione di debito costituisce atto interruttivo della prescrizione, sicuramente operante nella specie per tutte le prestazioni rese sino al 1989. 3. – Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente per la comune inerenza alla dedotta ricognizione di debito, sono infondati.

3.1. – Come questa Corte ha avuto modo di osservare, in tema di acquisizione da parte di un ente pubblico di prestazioni professionali in assenza di copertura finanziaria, dall’art. 1988 cod. civ., che non attribuisce alla ricognizione di debito natura di autonoma fonte di obbligazione e dall’evoluzione normativa culminata nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 4, e art. 194, comma 1 (T.U. Enti Locali), si evince che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, costituita dalla delibera di conferimento dell’incarico, dalla stipulazione del contratto di incarico professionale in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso (che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale dell’impegno di spesa), ma può solo fondare un’azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell’utilità della prestazione e dell’arricchimento per l’ente che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura (Cass. n. 7966/08).

Inoltre, è stato chiarito che il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 24 (conv., con modif., nella L. 24 aprile 1989, n. 144) e del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis (conv., con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., nè introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam; ne consegue che il predetto riconoscimento, presupponendo necessariamente l’esistenza di un’obbligazione validamente assunta dall’ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione (Cass. n. 9412/11).

3.1.1. – Escluso, dunque, che il solo riconoscimento di debito, su cui parte ricorrente basa le sue censure, abbia attitudine sia costitutiva, sia ricognitiva ex art. 1988 c.c., della corrispondente obbligazione, non è ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione delle norme denunciate, mentre, per quanto concerne la (peraltro generica) critica all’impianto motivazionale, è sufficiente ricordare che la motivazione svolta in rapporto a questioni di solo diritto si sottrae al sindacato ex art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. S.U. n. 21712/04).

4. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, artt. 2041 e 2042 c.c., art. 28 Cost. e L. n. 142 del 1990, art. 8.

Per le forniture eseguite nel biennio 1989-1991 la Corte ha da un lato ritenuto inesistente il requisito di sussidiarietà dell’azione, mentre il mancato riconoscimento dell’azione contrattuale non poteva che condurre all’esperimento dell’azione ex art. 2041 c.c., nei confronti del comune; dall’altro, non ha considerato che gli ordinativi erano tutti connotati da necessità e urgenza ed erano stati effettuati direttamente dal sindaco, che aveva concluso i relativi contratti. La responsabilità personale così assunta comportava, comunque, quella della P.A. per fatto del suo dipendente, ai sensi dell’art. 28 Cost..

4.1. – Anche tale censura è infondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il motivo in oggetto non oppone adeguate argomentazioni di contrasto, in tema di contratti degli enti pubblici territoriali, il D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, subordinando la validità del contratto all’esistenza di una deliberazione autorizzativa assunta nelle forme previste dalla legge e del relativo impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ha sostanzialmente riprodotto il contenuto della normativa precedente, di cui al combinato disposto del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288, mentre il successivo comma 4 ha innovato tale disciplina, prevedendo la responsabilità dell’amministratore dell’ente territoriale nell’ipotesi di acquisizione di opere, beni o servizi in violazione del predetto divieto; pertanto, mentre prima dell’entrata in vigore del menzionato comma 4, il soggetto che aveva effettuato la prestazione poteva esperire nei confronti della P.A., che ne avesse riconosciuto l’utilitas, l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., nella vigenza del citato comma 4 tale azione non è più proponibile, in quanto, avendo carattere sussidiario, essa resta esclusa dalla proponibilità dell’azione nei confronti dell’amministratore o del funzionario che ha consentito l’acquisizione della prestazione. Ne consegue che, nel caso in cui il contratto invalido sia stato stipulato sotto la vigenza del R.D. n. 383 del 1934, ma la prestazione sia stata eseguita dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 66 del 1989, deve escludersi la esperibilità dell’azione ex art. 2041, nei confronti dell’ente territoriale, in quanto, avendo avuto luogo l’acquisizione della prestazione sotto la vigenza della nuova disciplina, il contraente dispone dell’azione diretta nei confronti degli amministratori (Cass. nn. 12880/10, 10640/07 e 11854/07).

4.1.1. – Nel caso in esame, la Corte di merito, esaminando la fattispecie con specifico riferimento alle forniture successive all’entrata in vigore del citato D.L. n. 66 del 1989, si è attenuta al principio anzi detto escludendo il requisito della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa, di cui all’art. 2041 c.c., proprio per la possibilità di esperire un’azione diretta contro coloro i quali avevano disposto,, per conto del comune, le forniture in oggetto al di fuori delle regole fissate per il procedimento di spesa.

5. – Per quanto considerato, il ricorso va respinto.

6. – Le spese del presente procedimento di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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