Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 25-05-2011, n. 20948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 30.10.2009 la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di B.N. e D.I.A., deliberata il 7.6.2007 dal Tribunale di Benevento, rispettivamente per i delitti di cui agli artt. 385, 337 e 368 c.p. il primo, art. 367 c.p. la seconda, per fatti dal 25.2 al 10.3.2003. 2. Sono stati presentati due ricorsi per ciascun imputato, l’uno del codifensore avv. Fucci e l’altro personale, con i seguenti motivi.

2.1 D.I.. a) ricorso personale:

– nullità per violazione dell’art. 125 c.p.p., perchè la motivazione sarebbe apodittica e acritica, e vergata a mano con grafia incomprensibile;

– nullità per "difetto" di motivazione:

– per travisamento della prova in ordine al fatto che la moto vista dal teste M. sarebbe la stessa oggetto del furto denunciato;

– perchè la responsabilità sarebbe stata desunta da mere congetture;

per non aver risposto alle specifiche doglianze difensive;

– ciò anche in punto determinazione della pena. b) ricorso del difensore:

– violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, perchè le prove sarebbero insufficienti;

– vizi di motivazione:

per omessa motivazione sul punto delle contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, quanto agli elementi di fatto per il riconoscimento degli imputati e contraddittorietà in ordine alla messa in moto del motociclo;

– in ordine al trattamento sanzionatorio, eccessivo.

2.2 B.. a) ricorso personale:

– nullità per violazione dell’art. 125 c.p.p., perchè la motivazione sarebbe apodittica e acritica, e vergata a mano con grafia incomprensibile;

– nullità per "difetto" di motivazione:

per non aver risposto alle specifiche doglianze difensive, in particolare quanto al delitto di resistenza e, quanto al delitto di evasione, per travisamento della prova in ordine all’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione, per cure mediche, posseduta dall’imputato;

per travisamento della prova, inoltre, quanto al contrasto tra le deposizioni M., S. e SA.;

– per l’affermazione di responsabilità per il reato di calunnia quale conseguenza necessaria della responsabilità ritenuta per il reato di evasione, a fronte di fatti tra loro invece autonomi. b) ricorso del difensore:

– violazione di legge in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 2 mancando prove certe della responsabilità, in ragione del possesso dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione, dell’incertezza nell’individuazione delle due persone a bordo della moto e quindi della corretta destinazione all’imputato della contravvenzione al codice stradale;

– vizi di motivazione:

– per omessa risposta alle doglianze d’appello, sui punti delle contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, quanto agli elementi di fatto per il riconoscimento degli imputati, della consapevole falsità delle accuse in relazione alla compilazione del verbale di contravvenzione, alla presenza strumentale dell’imputato nell’ufficio anagrafe in tarda mattinata, alla messa in moto del motociclo;

– in ordine al trattamento sanzionatorio, eccessivo.

3.1 Il ricorso della D.I. è originariamente inammissibile, perchè i motivi dei due atti di impugnazione sono manifestamente infondati (quello sull’illeggibilità della motivazione), generici (quanto alla doglianza di omessa risposta alle deduzioni d’appello) e diversi dal consentito (quanto agli altri, che prospettano censure di merito).

3.2 Il ricorso di B. è originariamente inammissibile, perchè i motivi dei due atti di impugnazione sono manifestamente infondati e generici (quanto all’omessa risposta alle doglianze d’appello – in particolare la Corte ha spiegato perchè il contenuto della deposizione del teste M. superava le obiezioni difensive, pag. 5 e 6, e rendeva irrilevante l’autorizzazione per cure mediche, stanti i luoghi in cui l’imputato, con la D.I., era stato rinvenuto, con motivazione non apparente, congrua ai dati di fatto riferiti ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà) e di stretto merito (quanto alla sollecitazione a diversa, e qui preclusa, rivalutazione del materiale probatorio, ed alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio, oggetto di specifica motivazione, pag. 7 della sentenza impugnata).

L’originaria inammissibilità dei ricorsi preclude l’applicazione della prescrizione.

3.3 Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 – equa ai casi – alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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