Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 25-05-2011, n. 20947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 12.5 – 4.6.2009 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna di S.A., deliberata il 23.11.2007 dal Tribunale di Torre Annunziata per il delitto di abuso d’ufficio, in concorso con le sorelle P.A.M. ed E. (cui era contestato anche il reato di appropriazione indebita): il 9.3.2004 la S., impiegata postale e cognata di P.A.M., aveva fatto riscuotere alle due sorelle la somma di Euro 40.000 portata da buoni postali fruttiferi nominativi intestati ad una loro cugina, deceduta nella mattinata, essendo successivamente intervenuta denuncia e querela dei nipoti della defunta.

2. Ricorre nell’interesse della S. il difensore fiduciario avv. D’Aquino, che denuncia "violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e", perchè la Corte distrettuale non avrebbe risposto alle doglianze d’appello, ripetendo brani della sentenza di primo grado, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, da ritenersi sproporzionato per l’incensuratezza e la limitata pericolosità. 3. Il ricorso è inammissibile perchè l’unico motivo – introdotto da epigrafe essa stessa di assoluta genericità – è del tutto generico in punto affermazione di responsabilità (il ricorrente non indica specificamente alcuna delle deduzioni cui sarebbe stata omessa la risposta, con incidenza determinante sulla decisione) e diverso da quelli consentiti sul punto del trattamento sanzionatorio, dove la prospettazione è di puro merito.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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