Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 25-05-2011, n. 20946

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la condanna di M.G., deliberata il 10.5.2004 dal locale Tribunale per il delitto di falsa testimonianza commesso il 9 e 16 novembre 1999, per avere l’imputato negato di aver ricevuto prestiti usurari da tale P.G., ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Filippi, con i seguenti motivi:

– mancanza e "illogicità" della motivazione, nonchè violazione di legge per l’omessa applicazione dell’art. 384 c.p., perchè la Corte distrettuale avrebbe scambiato effetti e finalità del contenuto dichiarativo, trascurando il fatto che M. avrebbe agito per evitare ritorsioni;

– "illogicità" della motivazione in riferimento alla natura della minaccia, perchè erroneamente il Collegio, pur argomentando l’effettiva esistenza di intimidazioni, avrebbe ritenuto che tali minacce non potessero dimostrare attualità del pericolo, intrinseco nell’avvicinarsi della data della testimonianza e nella loro finalità;

– "illogicità" della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 59 c.p., comma 4, perchè nel caso di specie sarebbe stata evidente la sussistenza dell’esimente almeno putativa, sicchè, comunque, il M. sarebbe stato certo di trovarsi in una situazione di pericolo attuale, non altrimenti evitabile, posto che organi di polizia e giudiziari nulla avevano disposto, nonostante fossero stati messi a conoscenza di tali minacce.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perchè con specifica motivazione, non incongrua agli elementi di fatto richiamati, la Corte distrettuale ha rilevato che la deposizione non esponeva a rischio di libertà o reputazione il M., le finalità della deposizione e le sue ragioni afferendo alla diversa tematica giuridica trattata nei motivi successivi.

Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità. E’ infatti assorbente il rilievo che la Corte fiorentina ha comunque escluso la gravità delle minacce ricevute, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione specifica, non censurata nel ricorso (che investe il solo, differente, punto dell’attualità).

Il terzo motivo è inammissibile perchè nuovo, non essendo stata la tematica – che si caratterizza innanzitutto per il necessario preventivo specifico apprezzamento di merito – tempestivamente sottoposta al giudice d’appello con specifico motivo.

2.1 Il ricorso è pertanto originariamente inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – equa al caso – di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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