Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 25-05-2011, n. 20945

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Firenze ha. con sentenza del 13.1.2009, confermato la condanna di G.R. per il delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 in danno della figlia minore, deliberata dal Tribunale di Pisa/Pontedera il 7.12.2006, per fatto contestato come "permanente dal 1997 ad oggi". 2. Ricorre per cassazione personalmente l’imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo doloso e dell’elemento materiale del reato. La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del suo disagio economico e psicologico nella vicenda, per eventi negativi della sua vita professionale, nonchè dei contributi parziali dati e della vicinanza alla figlia comunque assicurata, non sussistendo coincidenza tra inadempimento civile e condotta penalmente rilevante.

3. Va preliminarmente rilevato che la citazione per l’odierna udienza è ritualmente avvenuta ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, dopo che i tentativi precedenti di notifica ad entrambi gli indirizzi indicati nell’atto di ricorso avevano accertato essere lo G. trasferito o sconosciuto.

Il ricorso è inammissibile perchè i motivi sono generici e diversi da quelli consentiti, limitandosi a prospettare, e in termini del tutto apodittici, questioni di stretto merito già esaminate e disattese dai due primi Giudici.

Va solo rilevato che, oltretutto, il reato consumato parrebbe essere quello di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies (che invece determina il tendenziale automatismo tra l’omessa corresponsione del contributo prescritto e la rilevanza penale della stessa) posto che la sentenza d’appello ancora l’assegno di L. 800.000 in favore della figlia alla sentenza di divorzio, pure parlando di moglie divorziata all’atto della presentazione della denuncia. Il capo di imputazione parla invece di giudice della separazione.

Ma l’identità del trattamento sanzionatorio esclude l’illegalità della decisione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Ero 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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