Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 25-05-2011, n. 20917 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.C.J. ricorre avverso la sentenza 19.1.11 della Corte di appello di Roma che ha confermato quella in data 1.6.10 del locale tribunale con la quale è stato condannato, applicata la diminuzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie aggravate.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con dichiarazione in data 24.1.11, pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 26.1.11, l’imputato ha rinunciato al ricorso.

Osserva la Corte che all’intervenuta rinuncia al ricorso consegue, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 589 c.p.p., art. 591 c.p.p., lett. d), la declaratoria di inammissibilità del gravame e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 300,00 (Trecento).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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