T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto l’interessata – nominata dirigente generale, livello di funzione C, nel ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria – impugna gli atti indicati in epigrafe.

L’impugnativa è affidata ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione ed erronea applicazione norme di legge; DPR 748/72; DPCM 11.4.2001, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali; DPR 55/01 Regolamento di organizzazione del Ministero Giustizia; Violazione DM 22.1.2002 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; art. 56 DL 29/93 nonché art. 2103 cc e principi generali in materia di tutela dei lavoratori;

2). Travisamento di fatti ed eccesso di potere;

3). Danno patrimoniale.

In data 29.3.2011 si è costituita controparte che ha eccepito – tra l’altro – l’irricevibilità del ricorso (in quanto la ricorrente, in data 12.7.2004, ha promosso ricorso avanti al Tribunale civile di Roma; con sentenza n. 82/2006 il Giudice del lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione del GO; tuttavia, la ricorrente ha impugnato atti del 2002 soltanto con il presente ricorso, notificato e depositato in data 21.7.2006).

In data 28.4.2011 la ricorrente ha depositato ultima memoria difensiva.

Tanto premesso, il Collegio reputa fondato quanto eccepito, in via preliminare, da controparte.

In altre parole, l’impugnativa deve ritenersi irricevibile per mancata tempestiva impugnazione degli atti indicati.

In particolare si osserva:

a). come noto, è principio da tempo acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo che l’irricevibilità, per tardività, del ricorso giurisdizionale può essere rilevata d’ufficio (anche in mancanza di un’eccezione di parte) tutte le volte che essa risulti provata con certezza dai documenti agli atti del processo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, VI Sez., 22 maggio 1992 n. 410; V Sez. 17 marzo 1998 n. 392; Csi. 18 dicembre 1986 n. 268; T.A.R. Molise 1 febbraio 1988 n. 5; T.A.R. Brescia 13 novembre 1989 n. 1058; T.A.R. Marche 8 giugno 1990 n. 241; T.A.R. Piemonte, I Sez., 9 aprile 1998 n. 249);

b). l’eccezione può essere, ovviamente, sollevata anche dalla controparte (come nel caso di specie) a condizione che la dimostrazione della irricevibilità del ricorso venga fornita attraverso mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che l’attore ha proposto il ricorso dopo la scadenza del termine decadenziale decorrente dall’effettiva conoscenza del provvedimento;

c). inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2007, ha affermato che – nel rispetto del principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale – si devono preferire quelle soluzioni ermeneutiche che, secondo il meccanismo della cosiddetta "translatio iudicii", consentono di pervenire alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande giudiziali non correttamente instaurate per effetto di non univoci assetti ordinamentali;

d). nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente ha impugnato – soltanto – nel 2004 davanti al Giudice del lavoro atti la cui impugnazione andava esperita dinanzi al Giudice amministrativo nel corso dell’anno 2002;

e). pertanto, alla vicenda non può applicarsi il meccanismo di cui alla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale e deve rilevarsi la violazione della fondamentale regola amministrativa della proposizione dell’impugnativa nel termine decadenziale;

f). è infatti da considerare, in particolare, che la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di rapporto di impiego delle forze di polizia non risulta aver mai formato oggetto di dubbio in sede normativa (cfr. art. 2, comma 4, e art.68, comma 4, del DLvo 3 febbraio 1993, n.29, disposizioni queste trasfuse nel DLvo 30 marzo 2001, n.165, con gli articoli 3, comma 1, e 63, comma 4), né la ricorrente ha dimostrato sussistere un dubbio del genere; cosicché la intempestiva impugnazione dei sopra cennati atti del 2002 non è recuperabile applicando il principio della "translatio iudicii", essendosi irrimediabilmente verificata la decadenza prima che la ricorrente adisse (erroneamente) il giudice ordinario; va aggiunto, a chiarimento, che la "translatio iudicii", con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, è finalizzata alla tutela del ricorrente, ma non può diventare strumento per eludere i termini decadenziali previsti dalla legge; con l’ulteriore chiarimento che ben potrebbesi, in caso di incertezza, per ragioni riconducibili ad elementi obiettivi, sulla giurisdizione da adire, chiedersi da parte del ricorrente, che non avesse a suo tempo tempestivamente impugnato taluni atti, di essere rimesso in termini per errore scusabile; evenienza questa che tuttavia nella specie non ricorre, sia per assenza di espressa domanda in proposito da parte della ricorrente, sia, e decisivamente, per mancanza di incertezza sul giudice da adire.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività ai sensi dell’art. 35, lett. A), del c.p.a.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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